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Il Giudice Sportivo
Serie D,2007-05-08 22:58:20
I provvedimenti della settimana
A CARICO DI SOCIETÀ

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO

COSENZA CALCIO S.P.A. N. gare 1

Per avere propri sostenitori in campo avverso, prima dell'inizio della gara, e nel corso della stessa, posizionati a cavalcioni della rete di recinzione lanciato all'indirizzo di un Assistente Arbitrale bottiglie di plastica piene di acqua che, tuttavia, non lo colpivano. Viceversa l'Ufficiale di gara veniva attinto da sputi in varie parti del corpo. Per corali insulti nel corso del secondo tempo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. In occasione dell'espulsione di un proprio calciatore alcuni sostenitori tentavano di sfondare un cancello d'ingresso al recinto di gioco senza riuscirvi perché allontanati dalla Forza Pubblica. Per avere, un proprio sostenitore, nel corso del secondo tempo, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, invaso il terreno di gioco inseguendo un calciatore della propria squadra, senza tuttavia raggiungerlo. Nella circostanza altri tre sostenitori entravano nel recinto di gioco ma venivano prontamente fermati dalla Forza Pubblica. A seguito di tali invasioni, il funzionario di Polizia suggeriva all'Arbitro di sospendere momentaneamente la gara al fine di ripristinare l'ordine. Tale sospensioni durava circa 8 minuti. Per avere, a fine gara, numerosi sostenitori invaso pacificamente il terreno di gioco per prendere le maglie dei propri calciatori, impedendo in tal modo di effettuare la procedura del fair-play. Sanzione così determinata in considerazione della diffida comminata con C.U. n° 173 del 26\04\2007. ( R A - R AA - R CdC - Relazione Ufficio Indagini)

COSENZA CALCIO S.P.A. N. gare 1

Per avere propri sostenitori in campo avverso, prima dell'inizio della gara, e nel corso della stessa, posizionati a cavalcioni della rete di recinzione lanciato all'indirizzo di un Assistente Arbitrale bottiglie di plastica piene di acqua che, tuttavia, non lo colpivano. Viceversa l'Ufficiale di gara veniva attinto da sputi in varie parti del corpo. Per corali insulti nel corso del secondo tempo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. In occasione dell'espulsione di un proprio calciatore alcuni sostenitori tentavano di sfondare un cancello d'ingresso al recinto di gioco senza riuscirvi perché allontanati dalla Forza Pubblica. Per avere, un proprio sostenitore, nel corso del secondo tempo, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, invaso il terreno di gioco inseguendo un calciatore della propria squadra, senza tuttavia raggiungerlo. Nella circostanza altri tre sostenitori entravano nel recinto di gioco ma venivano prontamente fermati dalla Forza Pubblica. A seguito di tali invasioni, il funzionario di Polizia suggeriva all'Arbitro di sospendere momentaneamente la gara al fine di ripristinare l'ordine. Tale sospensioni durava circa 8 minuti. Per avere, a fine gara, numerosi sostenitori invaso pacificamente il terreno di gioco per prendere le maglie dei propri calciatori, impedendo in tal modo di effettuare la procedura del fair-play. Sanzione così determinata in considerazione della diffida comminata con C.U. n° 173 del 26\04\2007. ( R A - R AA - R CdC - Relazione Ufficio Indagini)

AMMENDE

E. 2.000,00 CALCIO COMO S.R.L.

Per avere alcuni propri sostenitori, nel corso del primo tempo ed in più occasioni, intonato cori razzisti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria senza che da parte del pubblico rimanente fosse manifestata disapprovazione. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.9bis comma 3 del CGS. ( R A - R CdC )

Per avere alcuni propri sostenitori, nel corso del primo tempo ed in più occasioni, intonato cori razzisti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria senza che da parte del pubblico rimanente fosse manifestata disapprovazione. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.9bis comma 3 del CGS. ( R A - R CdC )

E. 1.000,00 NUOVO CAMPOBASSO CALC.SRL

Per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso del primo tempo, rivolto cori denigratori all'indirizzo della Forza Pubblica per festeggiare i propri calciatori Perché propri sostenitori, a fine gara, si aggrappavano alla rete di recinzione, danneggiandola in più punti. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R CdC )

Per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso del primo tempo, rivolto cori denigratori all'indirizzo della Forza Pubblica per festeggiare i propri calciatori Perché propri sostenitori, a fine gara, si aggrappavano alla rete di recinzione, danneggiandola in più punti. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R CdC )

E. 1.000,00 SCAFATESE CALCIO SSD.ARL

Per indebita presenza, prima dell'inizio della gara ed a fine del primo tempo, di persone non autorizzate che causavano il ritardato inizio della stessa. Per avere, propri sostenitori prima della gara, ed in più occasioni, lanciato alcuni pertardi che esplodevano con gran fragore, senza, tuttavia, procurare danno ad alcuno. Sanzione così determinata in considerazione, altresì, dell'idoneità del lancio dei petardi a provocare gravi conseguenze. ( R CdC )

181/4

SEGUE - AMMENDE

E. 800,00 TURRIS 1944 A.S.D.

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

E. 500,00 S.V. TURATE

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

E. 300,00 ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

E. 300,00 ALBALONGA

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

E. 250,00 MOROLO CALCIO

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

E. 200,00 BITONTO.

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

E. 100,00 EUROCALCIO CASSOLA

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

E. 100,00 LICATA 1931 S.R.L.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Per indebita presenza, prima dell'inizio della gara ed a fine del primo tempo, di persone non autorizzate che causavano il ritardato inizio della stessa. Per avere, propri sostenitori prima della gara, ed in più occasioni, lanciato alcuni pertardi che esplodevano con gran fragore, senza, tuttavia, procurare danno ad alcuno. Sanzione così determinata in considerazione, altresì, dell'idoneità del lancio dei petardi a provocare gravi conseguenze. ( R CdC )

181/4

SEGUE - AMMENDE

E. 800,00 TURRIS 1944 A.S.D.

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

E. 500,00 S.V. TURATE

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

E. 300,00 ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

E. 300,00 ALBALONGA

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

E. 250,00 MOROLO CALCIO

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

E. 200,00 BITONTO.

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

E. 100,00 EUROCALCIO CASSOLA

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

E. 100,00 LICATA 1931 S.R.L.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO

COSENZA CALCIO S.P.A. N. gare 1

Per avere propri sostenitori in campo avverso, prima dell'inizio della gara, e nel corso della stessa, posizionati a cavalcioni della rete di recinzione lanciato all'indirizzo di un Assistente Arbitrale bottiglie di plastica piene di acqua che, tuttavia, non lo colpivano. Viceversa l'Ufficiale di gara veniva attinto da sputi in varie parti del corpo. Per corali insulti nel corso del secondo tempo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. In occasione dell'espulsione di un proprio calciatore alcuni sostenitori tentavano di sfondare un cancello d'ingresso al recinto di gioco senza riuscirvi perché allontanati dalla Forza Pubblica. Per avere, un proprio sostenitore, nel corso del secondo tempo, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, invaso il terreno di gioco inseguendo un calciatore della propria squadra, senza tuttavia raggiungerlo. Nella circostanza altri tre sostenitori entravano nel recinto di gioco ma venivano prontamente fermati dalla Forza Pubblica. A seguito di tali invasioni, il funzionario di Polizia suggeriva all'Arbitro di sospendere momentaneamente la gara al fine di ripristinare l'ordine. Tale sospensioni durava circa 8 minuti. Per avere, a fine gara, numerosi sostenitori invaso pacificamente il terreno di gioco per prendere le maglie dei propri calciatori, impedendo in tal modo di effettuare la procedura del fair-play. Sanzione così determinata in considerazione della diffida comminata con C.U. n° 173 del 26\04\2007. ( R A - R AA - R CdC - Relazione Ufficio Indagini)

COSENZA CALCIO S.P.A. N. gare 1

Per avere propri sostenitori in campo avverso, prima dell'inizio della gara, e nel corso della stessa, posizionati a cavalcioni della rete di recinzione lanciato all'indirizzo di un Assistente Arbitrale bottiglie di plastica piene di acqua che, tuttavia, non lo colpivano. Viceversa l'Ufficiale di gara veniva attinto da sputi in varie parti del corpo. Per corali insulti nel corso del secondo tempo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. In occasione dell'espulsione di un proprio calciatore alcuni sostenitori tentavano di sfondare un cancello d'ingresso al recinto di gioco senza riuscirvi perché allontanati dalla Forza Pubblica. Per avere, un proprio sostenitore, nel corso del secondo tempo, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, invaso il terreno di gioco inseguendo un calciatore della propria squadra, senza tuttavia raggiungerlo. Nella circostanza altri tre sostenitori entravano nel recinto di gioco ma venivano prontamente fermati dalla Forza Pubblica. A seguito di tali invasioni, il funzionario di Polizia suggeriva all'Arbitro di sospendere momentaneamente la gara al fine di ripristinare l'ordine. Tale sospensioni durava circa 8 minuti. Per avere, a fine gara, numerosi sostenitori invaso pacificamente il terreno di gioco per prendere le maglie dei propri calciatori, impedendo in tal modo di effettuare la procedura del fair-play. Sanzione così determinata in considerazione della diffida comminata con C.U. n° 173 del 26\04\2007. ( R A - R AA - R CdC - Relazione Ufficio Indagini)

AMMENDE

E. 2.000,00 CALCIO COMO S.R.L.

Per avere alcuni propri sostenitori, nel corso del primo tempo ed in più occasioni, intonato cori razzisti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria senza che da parte del pubblico rimanente fosse manifestata disapprovazione. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.9bis comma 3 del CGS. ( R A - R CdC )

Per avere alcuni propri sostenitori, nel corso del primo tempo ed in più occasioni, intonato cori razzisti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria senza che da parte del pubblico rimanente fosse manifestata disapprovazione. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.9bis comma 3 del CGS. ( R A - R CdC )

E. 1.000,00 NUOVO CAMPOBASSO CALC.SRL

Per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso del primo tempo, rivolto cori denigratori all'indirizzo della Forza Pubblica per festeggiare i propri calciatori Perché propri sostenitori, a fine gara, si aggrappavano alla rete di recinzione, danneggiandola in più punti. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R CdC )

Per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso del primo tempo, rivolto cori denigratori all'indirizzo della Forza Pubblica per festeggiare i propri calciatori Perché propri sostenitori, a fine gara, si aggrappavano alla rete di recinzione, danneggiandola in più punti. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R CdC )

E. 1.000,00 SCAFATESE CALCIO SSD.ARL

Per indebita presenza, prima dell'inizio della gara ed a fine del primo tempo, di persone non autorizzate che causavano il ritardato inizio della stessa. Per avere, propri sostenitori prima della gara, ed in più occasioni, lanciato alcuni pertardi che esplodevano con gran fragore, senza, tuttavia, procurare danno ad alcuno. Sanzione così determinata in considerazione, altresì, dell'idoneità del lancio dei petardi a provocare gravi conseguenze. ( R CdC )

181/4

SEGUE - AMMENDE

E. 800,00 TURRIS 1944 A.S.D.

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

E. 500,00 S.V. TURATE

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

E. 300,00 ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

E. 300,00 ALBALONGA

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

E. 250,00 MOROLO CALCIO

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

E. 200,00 BITONTO.

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

E. 100,00 EUROCALCIO CASSOLA

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

E. 100,00 LICATA 1931 S.R.L.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Per indebita presenza, prima dell'inizio della gara ed a fine del primo tempo, di persone non autorizzate che causavano il ritardato inizio della stessa. Per avere, propri sostenitori prima della gara, ed in più occasioni, lanciato alcuni pertardi che esplodevano con gran fragore, senza, tuttavia, procurare danno ad alcuno. Sanzione così determinata in considerazione, altresì, dell'idoneità del lancio dei petardi a provocare gravi conseguenze. ( R CdC )

181/4

SEGUE - AMMENDE

E. 800,00 TURRIS 1944 A.S.D.

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

E. 500,00 S.V. TURATE

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

E. 300,00 ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

E. 300,00 ALBALONGA

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

E. 250,00 MOROLO CALCIO

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

E. 200,00 BITONTO.

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

E. 100,00 EUROCALCIO CASSOLA

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

E. 100,00 LICATA 1931 S.R.L.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

EGUE - AMMENDE

E. 800,00 TURRIS 1944 A.S.D.

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato,a fine gara, contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale, oggetti vari ( bottiglie, aste di bandiera ). Una bottiglia di plastica vuota colpiva l'Arbitro ad un piede senza, tuttavia, procurargli dolore. ( R AA - R CdC )

E. 500,00 S.V. TURATE

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

Per aver propri sostenitori in campo avverso lanciato nel proprio settore mortaretti e fumogeni che, tuttavia, non provocavano danno ad alcuno. ( R CdC )

E. 300,00 ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

Per indebita presenza nel corso della gara, di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco. ( R CdC )

E. 300,00 ALBALONGA

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

Per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. ( R CdC )

E. 250,00 MOROLO CALCIO

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, rivolto cori offensivi all'indirizzo di propri calciatori. ( R CdC )

E. 200,00 BITONTO.

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

Per avere propri tesserati non identificati, danneggiato la panchina loro riservata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R CdC )

E. 100,00 EUROCALCIO CASSOLA

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

E. 100,00 LICATA 1931 S.R.L.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 16/05/2007

al Sig. LA COGNATA GIUSEPPE (RAGUSA S.R.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

Inibizione
a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 16/05/2007

al Sig. LA COGNATA GIUSEPPE (RAGUSA S.R.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

A CARICO DI MEDICI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 16/05/2007

al Sig. GATTI PIETRO (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

181/5

Inibizione
a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 16/05/2007

al Sig. GATTI PIETRO (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

181/5

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 23/05/2007 al Sig. DI PIETRO DOMENICO (MORRO D ORO CALCIO S.R.L.)

Per aver rivolto all'Arbitro espressione offensiva, allontanato.

Squalifica fino al 16/05/2007 al Sig. NEGRETTI GIORDANO (ALESSANDRIA)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro a fine gara.

Squalifica fino al 16/05/2007 al Sig. MARINI LUCIANO (ARRONE)

Per aver rivolto all'indirizzo degli occupanti la panchina della squadra avversaria espressioni offensive, allontanato. ( R AA )

Squalifica fino al 16/05/2007 al Sig. RIGOLI GIUSEPPE (COSENZA CALCIO S.P.A.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

Squalifica fino al 16/05/2007 al Sig. CAPOZZI ORAZIO (PETACCIATO)

Per proteste nei confronti di un Assistente Arbitrale, allontanato.

Squalifica fino al 23/05/2007 al Sig. DI PIETRO DOMENICO (MORRO D ORO CALCIO S.R.L.)

Per aver rivolto all'Arbitro espressione offensiva, allontanato.

fino al 23/05/2007 al Sig. DI PIETRO DOMENICO (MORRO D ORO CALCIO S.R.L.)

Per aver rivolto all'Arbitro espressione offensiva, allontanato.

Squalifica fino al 16/05/2007 al Sig. NEGRETTI GIORDANO (ALESSANDRIA)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro a fine gara.

Squalifica fino al 16/05/2007 al Sig. MARINI LUCIANO (ARRONE)

Per aver rivolto all'indirizzo degli occupanti la panchina della squadra avversaria espressioni offensive, allontanato. ( R AA )

Squalifica fino al 16/05/2007 al Sig. RIGOLI GIUSEPPE (COSENZA CALCIO S.P.A.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

Squalifica fino al 16/05/2007 al Sig. CAPOZZI ORAZIO (PETACCIATO)

Per proteste nei confronti di un Assistente Arbitrale, allontanato.

A CARICO DI CALCIATORI

CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SALVI STEFANO (CITTA DI JESOLO S.R.L.)

Espulso per aver rivolto all'Arbitro espressione offensiva pronunziando,altresì, frase blasfema, alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva l'Arbitro con una manata alla schiena senza, tuttavia, procuragli dolore. Successivamente si avvicinava verso la propria, panchina rivolgendo agli occupanti espressioni offensive. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AMBROSECCHIA FRANCESCO (COSENZA CALCIO S.P.A.)

Per aver sputato contro un calciatore avversario attingendolo al volto Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2 bis lett.b) del C.G.S..

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FOSSATI DAVIDE (CASTEGGIO BRONI)

Calciatore in panchina, in quanto precedentemente sostituito, rivolgeva ad un Assistente Arbitrale espressione offensiva. ( R AA )

MANCARI FRANCESCO (CASTEGGIO BRONI)

Per aver colpito a gioco fermo un avversario con un calcio ad una gamba.

REDA PILERIO (PETACCIATO)

Per aver rivolto all'arbitro frase offensiva.

181/6

SEGUE - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ESPOSITO SALVATORE (TURRIS 1944 A.S.D.)

ESPOSITO SALVATORE (TURRIS 1944 A.S.D.)

Perchè,in azione di gioco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLIANO GIUSEPPE (AGLIANESE CALCIO 1923 SRL)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario. ( R AA )

LORELLO ALESSANDRO (ALGHERO S.R.L.)

BROCCOLI ANDREA (CARPI F.C. 1909 SRL)

BEARZOTTI MAURO SEBASTIAN (SPORTING GENZANO)

Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

GAGLIARDINI FLAVIO (CIVITAVECCHIESE)

MORVIDONI MATTEO (SANSEPOLCRO CALCIO)

PARIGGIANO GIUSEPPE (SAVOIA 1908 SSDRL)

PAZZI CRISTIAN (PESCINA VALLE DELGIOVENCO)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

RIZZOLINI FRANCESCO (FIDENZA S.R.L.)

Calciatore in panchina, protestava nei confronti di un Assistente Arbitrale.

FIORINO DOMENICO (FO.CE.VARA)

Calciatore sostituito, mentre abbandonava il terreno di gioco, teneva nei confronti del proprio allenatore comportamento offensivo.

AGOSTO GIUSEPPE (ROSSANESE 1909 A.S.D.)

VENTURINI MICHAEL (SANSEPOLCRO CALCIO)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario. ( R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PIPITO DOMENICO (ACICATENA)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

SALVIATO GIANPAOLO (BOLZANO 1996 BOZEN 1996)

MARGHERITI GIANNI (TURRIS 1944 A.S.D.)

ROMANO ANDREA (PIOVESE CALCIO 1919)

Per reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari.

ALBAN FRANCESCO (ESTE)

DI MEGLIO ISIDORO (ISCHIA BENESSERE E SPORT)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti dell'arbitro.

SALVI STEFANO (CITTA DI JESOLO S.R.L.)

Espulso per aver rivolto all'Arbitro espressione offensiva pronunziando,altresì, frase blasfema, alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva l'Arbitro con una manata alla schiena senza, tuttavia, procuragli dolore. Successivamente si avvicinava verso la propria, panchina rivolgendo agli occupanti espressioni offensive. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AMBROSECCHIA FRANCESCO (COSENZA CALCIO S.P.A.)

Per aver sputato contro un calciatore avversario attingendolo al volto Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2 bis lett.b) del C.G.S..

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FOSSATI DAVIDE (CASTEGGIO BRONI)

Calciatore in panchina, in quanto precedentemente sostituito, rivolgeva ad un Assistente Arbitrale espressione offensiva. ( R AA )

MANCARI FRANCESCO (CASTEGGIO BRONI)

Per aver colpito a gioco fermo un avversario con un calcio ad una gamba.

REDA PILERIO (PETACCIATO)

Per aver rivolto all'arbitro frase offensiva.

181/6

SEGUE - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ESPOSITO SALVATORE (TURRIS 1944 A.S.D.)

ESPOSITO SALVATORE (TURRIS 1944 A.S.D.)

Perchè,in azione di gioco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLIANO GIUSEPPE (AGLIANESE CALCIO 1923 SRL)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario. ( R AA )

LORELLO ALESSANDRO (ALGHERO S.R.L.)

BROCCOLI ANDREA (CARPI F.C. 1909 SRL)

BEARZOTTI MAURO SEBASTIAN (SPORTING GENZANO)

Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

GAGLIARDINI FLAVIO (CIVITAVECCHIESE)

MORVIDONI MATTEO (SANSEPOLCRO CALCIO)

PARIGGIANO GIUSEPPE (SAVOIA 1908 SSDRL)

PAZZI CRISTIAN (PESCINA VALLE DELGIOVENCO)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

RIZZOLINI FRANCESCO (FIDENZA S.R.L.)

Calciatore in panchina, protestava nei confronti di un Assistente Arbitrale.

FIORINO DOMENICO (FO.CE.VARA)

Calciatore sostituito, mentre abbandonava il terreno di gioco, teneva nei confronti del proprio allenatore comportamento offensivo.

AGOSTO GIUSEPPE (ROSSANESE 1909 A.S.D.)

VENTURINI MICHAEL (SANSEPOLCRO CALCIO)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario. ( R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PIPITO DOMENICO (ACICATENA)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

SALVIATO GIANPAOLO (BOLZANO 1996 BOZEN 1996)

MARGHERITI GIANNI (TURRIS 1944 A.S.D.)

ROMANO ANDREA (PIOVESE CALCIO 1919)

Per reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari.

ALBAN FRANCESCO (ESTE)

DI MEGLIO ISIDORO (ISCHIA BENESSERE E SPORT)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti dell'arbitro.

SEGUE - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ESPOSITO SALVATORE (TURRIS 1944 A.S.D.)

ESPOSITO SALVATORE (TURRIS 1944 A.S.D.)

Perchè,in azione di gioco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLIANO GIUSEPPE (AGLIANESE CALCIO 1923 SRL)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario. ( R AA )

LORELLO ALESSANDRO (ALGHERO S.R.L.)

BROCCOLI ANDREA (CARPI F.C. 1909 SRL)

BEARZOTTI MAURO SEBASTIAN (SPORTING GENZANO)

Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

GAGLIARDINI FLAVIO (CIVITAVECCHIESE)

MORVIDONI MATTEO (SANSEPOLCRO CALCIO)

PARIGGIANO GIUSEPPE (SAVOIA 1908 SSDRL)

PAZZI CRISTIAN (PESCINA VALLE DELGIOVENCO)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

RIZZOLINI FRANCESCO (FIDENZA S.R.L.)

Calciatore in panchina, protestava nei confronti di un Assistente Arbitrale.

FIORINO DOMENICO (FO.CE.VARA)

Calciatore sostituito, mentre abbandonava il terreno di gioco, teneva nei confronti del proprio allenatore comportamento offensivo.

AGOSTO GIUSEPPE (ROSSANESE 1909 A.S.D.)

VENTURINI MICHAEL (SANSEPOLCRO CALCIO)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario. ( R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PIPITO DOMENICO (ACICATENA)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

SALVIATO GIANPAOLO (BOLZANO 1996 BOZEN 1996)

MARGHERITI GIANNI (TURRIS 1944 A.S.D.)

ROMANO ANDREA (PIOVESE CALCIO 1919)

Per reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari.

ALBAN FRANCESCO (ESTE)

DI MEGLIO ISIDORO (ISCHIA BENESSERE E SPORT)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti dell'arbitro.

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASSESE FABRIZIO (CIVITAVECCHIESE)

Per avere, a fine gara, tentato di aggredire un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi per l'intervento di altri calciatori.

TROISE ALESSANDRO (FERENTINO CALCIO)

Per avere, a fine gara, tentato di aggredire un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi per l'intervento di altri calciatori.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (XIII INFR)

(XIII INFR)

LONGO FEDERICO (CASTEGGIO BRONI) FARRUGIA MASSIMILIANO (TEMPIO S.R.L.)

181/7

CASSESE FABRIZIO (CIVITAVECCHIESE)

Per avere, a fine gara, tentato di aggredire un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi per l'intervento di altri calciatori.

TROISE ALESSANDRO (FERENTINO CALCIO)

Per avere, a fine gara, tentato di aggredire un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi per l'intervento di altri calciatori.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (XIII INFR)

(XIII INFR)

LONGO FEDERICO (CASTEGGIO BRONI) FARRUGIA MASSIMILIANO (TEMPIO S.R.L.)

181/7

SEGUE - NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (XI INFR)

FABIANI GIANLUCA (ARRONE) CIMADOMO ANGELO (BITONTO.)

VEROLINO ERNESTO (BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.) RUSANI LUCA (F.B.C. CALANGIANUS 1905)

ALFONSI MAURIZIO (OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL) BAGNARA GIOVANNI (SANTEGIDIESE C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)

(VIII INFR)

CAPPELLI ANDREA (AGLIANESE CALCIO 1923 SRL) MELA MATTIA (AGLIANESE CALCIO 1923 SRL)

MORASSUTTI FEDERICO (BOLZANO 1996 BOZEN 1996) PICCHI STEFANO (CASCINA CALCIO)

FETTOLINI MARCO (FANFULLA 1874 S.R.L.) NICOLUSSI GIOVANNI (FANFULLA 1874 S.R.L.)

NARDONI TOMAS (FORTIS JUVENTUS 1909) VENTURI LUCA (GIACOMENSE)

ROMEO COSTANTINO (GIAVENO) SUAREZ JUAN PABLO (NOICATTARO CALCIO)

BARTOLI RENATO (NUOVO CAMPOBASSO CALC.SRL) NEMO MASSIMILIANO (PERGOLESE)

BOLZAN RUBEN DARIO (REAL MONTECCHIO A.S.D.) PISANO MARCO (S.ANTONIO ABATE)

PORZIO CIRO (SAVOIA 1908 SSDRL) COSA VINCENZO (SCAFATESE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

(IV INFR)

MONTANTE MARCO (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL) ZITOLO FRANCESCO (ALGHERO S.R.L.)

BIGI RICCARDO (ARRONE) LENTI GIUSEPPE (ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

LANOTTE VINCENZO (BARLETTA) CAMASTA MATTEO (BITONTO.)

CASTELNUOVO FABRIZIO (CALCIO COMO S.R.L.) DE VITO LUIGI (CALCIO POMIGLIANO)

PELLEGRINI MASSIMILIANO (CASCINA CALCIO) GARUFI SEBASTIANO (COMISO)

GIRLANDA MATTEO (ESTE) NEGRI STEFANO (ESTE)

MANINI ANDREA (FANFULLA 1874 S.R.L.) MARINI MATTIA (GUIDONIA MONTECELIO)

IZZILLO GIOVANNI (IPPOGRIFO SARNO A.S.D.) DI DOMENICO GIUSEPPE (ISCHIA BENESSERE)

PELLEGRINI RICCARDO (LAVAGNESE 1919) DE CESARIS MARCO (MACERATESE S.R.L.)

SCIANNIMANICO MICHELE (ORBASSANO CIRIE) FUSARELLI MANUEL (PESCINA VALLE)

INGARDI MATTEO (RENO CENTESE A.S.D.) MARGHERITA LUCA (RODENGO SAIANO)

RADICCHIO DAVIDE (ROSSANESE 1909 A.S.D.) TALLONE ROBERTO (SALUZZO)

USTULIN MANUEL (SESTRI LEVANTE) CIRIGLIANO MARIO FELICE (S. GENZANO)

BALLARINI MATTEO (VERUCCHIO)

(XI INFR)

FABIANI GIANLUCA (ARRONE) CIMADOMO ANGELO (BITONTO.)

VEROLINO ERNESTO (BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.) RUSANI LUCA (F.B.C. CALANGIANUS 1905)

ALFONSI MAURIZIO (OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL) BAGNARA GIOVANNI (SANTEGIDIESE C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)

(VIII INFR)

CAPPELLI ANDREA (AGLIANESE CALCIO 1923 SRL) MELA MATTIA (AGLIANESE CALCIO 1923 SRL)

MORASSUTTI FEDERICO (BOLZANO 1996 BOZEN 1996) PICCHI STEFANO (CASCINA CALCIO)

FETTOLINI MARCO (FANFULLA 1874 S.R.L.) NICOLUSSI GIOVANNI (FANFULLA 1874 S.R.L.)

NARDONI TOMAS (FORTIS JUVENTUS 1909) VENTURI LUCA (GIACOMENSE)

ROMEO COSTANTINO (GIAVENO) SUAREZ JUAN PABLO (NOICATTARO CALCIO)

BARTOLI RENATO (NUOVO CAMPOBASSO CALC.SRL) NEMO MASSIMILIANO (PERGOLESE)

BOLZAN RUBEN DARIO (REAL MONTECCHIO A.S.D.) PISANO MARCO (S.ANTONIO ABATE)

PORZIO CIRO (SAVOIA 1908 SSDRL) COSA VINCENZO (SCAFATESE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

(IV INFR)

MONTANTE MARCO (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL) ZITOLO FRANCESCO (ALGHERO S.R.L.)

BIGI RICCARDO (ARRONE) LENTI GIUSEPPE (ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

LANOTTE VINCENZO (BARLETTA) CAMASTA MATTEO (BITONTO.)

CASTELNUOVO FABRIZIO (CALCIO COMO S.R.L.) DE VITO LUIGI (CALCIO POMIGLIANO)

PELLEGRINI MASSIMILIANO (CASCINA CALCIO) GARUFI SEBASTIANO (COMISO)

GIRLANDA MATTEO (ESTE) NEGRI STEFANO (ESTE)

MANINI ANDREA (FANFULLA 1874 S.R.L.) MARINI MATTIA (GUIDONIA MONTECELIO)

IZZILLO GIOVANNI (IPPOGRIFO SARNO A.S.D.) DI DOMENICO GIUSEPPE (ISCHIA BENESSERE)

PELLEGRINI RICCARDO (LAVAGNESE 1919) DE CESARIS MARCO (MACERATESE S.R.L.)

SCIANNIMANICO MICHELE (ORBASSANO CIRIE) FUSARELLI MANUEL (PESCINA VALLE)

INGARDI MATTEO (RENO CENTESE A.S.D.) MARGHERITA LUCA (RODENGO SAIANO)

RADICCHIO DAVIDE (ROSSANESE 1909 A.S.D.) TALLONE ROBERTO (SALUZZO)

USTULIN MANUEL (SESTRI LEVANTE) CIRIGLIANO MARIO FELICE (S. GENZANO)

BALLARINI MATTEO (VERUCCHIO)

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