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Le decisioni del Giudice Sportivo
Serie A,2007-03-01 20:33:11
Prova televisiva per l'udinese Mota, reo di aver colpito con una gomitata Solari

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva (ore 10.16 dell’1 marzo

2007) segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta al 15° del secondo tempo

dal calciatore Marco Motta (Soc. Udinese) nei confronti del calciatore Santiago Solari

Marco Motta (Soc. Udinese) nei confronti del calciatore Santiago Solari(Soc. Internazionale);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e

documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, durante un’azione

d’attacco della squadra ospitante, mentre il calciatore Ibrahimovic si dirigeva, palla al

piede, verso l’area di rigore avversaria e Solari, dalla fascia laterale sinistra del campo,

convergeva a sua volta in velocità verso la zona centrale, il Motta si poneva sulla

direttrice di quest’ultimo al fine evidente di ostacolarne l’azione.

Allorché i due calciatori venivano a contatto, a pochi metri di distanza dal vertice

dell’area di rigore, il Motta, con una rapida rotazione, colpiva con il gomito destro il

volto del Solari, che si trovava in posizione lievemente arretrata, il quale cadeva al suolo,

rimanendovi per qualche tempo con atteggiamento sofferente.

Questo Giudice ritiene che il gesto del Motta, “non visto” dal Direttore di gara, la cui

attenzione era chiaramente rivolta all’azione di giuoco, sviluppantesi ad una quindicina

di metri di distanza, integri, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi della

“condotta violenta”.

E’ evidente, infatti l’intenzionalità lesiva del gesto, deducibile dall’innaturale altezza a

cui il Motta aveva portato il gomito e, negli attimi antecedenti, dalla rotazione del capo in

direzione dell’avversario, quasi a “localizzare il bersaglio”.

Parimenti palese è la potenzialità lesiva del colpo inferto, per l’ampiezza del movimento

e per la zona del corpo attinta, nonché l’estraneità di tale condotta ad ogni concreta

esigenza agonistica in quanto l’azione si svolgeva in altra zona del campo.

Ne consegue l’ammissibilità della proposta prova televisiva ex art. 31 a3) CGS e la

sanzionabilità ex art. 14 comma 2bis lettera b) CGS della condotta violenta addebitabile

al Motta, nella misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore

Marco Motta (Soc. Udinese) la squalifica per tre giornate effettive di gara.

(Soc. Udinese) la squalifica per tre giornate effettive di gara.

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a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, rivolto ripetutamente volgari insulti all'Arbitro agli Assistenti ed all'allenatore della

squadra avversaria; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc.
TORINO per avere suoi sostenitori, al 45° del

secondo tempo e al termine della gara, rivolto al Direttore di gara reiterati e volgari

insulti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc.
LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva per aver

ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti; recidiva.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc.
CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva per

aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc.
CATANIA a titolo di responsabilità oggettiva per

aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DE VEZZE Daniele (Messina): per avere, al 10° del secondo tempo, rivolto ad un

Assistente un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal medesimo Ufficiale di

gara. (art. 14 comma 2bis CGS).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €

10.000,00

ARDITO Andrea (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; per avere, all'atto dell'espulsione, contestato platealmente la

decisione arbitrale, calciando il pallone contro un cartellone pubblicitario, sollecitando le

proteste dei tifosi con gesti scomposti e abbandonando il terreno di giuoco dopo circa un

minuto, nonostante reiterati inviti da parte del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONANNI Massimo (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €

1.500,00

CRESPO Hernan Jorge (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto

ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLINI Gianpaolo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BOGDANI Erijon (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GRELLA Vincenzo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LIVERANI Fabio (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MARCHINI Davide (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MORO Fabio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PERROTTA Simone (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Quarta sanzione).

SAUDATI Luca (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quarta sanzione).

SOTTIL Andrea (Catania): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Ottava sanzione).

TALAMONTI Leonardo Jose (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di

gara; già diffidato (Quarta sanzione).

ZANETTI Paolo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quarta sanzione).