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I provvedimenti della settimana
Juniores Nazionali,2007-03-14 20:23:25
Il Giudice Sportivo

 

Comunicato Ufficiale N° 60 del 14/03/2007

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

     

  1. 1. RISULTATI GARE

     

  2. ISULTATI GARE

     

 

  • 1. RISULTATI GARE

     

  • ISULTATI GARE

     

    Gare del 10 marzo 2007 (IX Giornata di Ritorno del Campionato)

    Si trascrivono i risultati delle gare del 10 marzo 2007:

    GIRONE "A"

    FO.CE.VARA - SESTRI LEVANTE 3-1

    SALUZZO - VADO CALCIO 0-0

    SAVONA - VOGHERA 3-1

    CASTEGGIO BRONI - SARZANESE 1-1

    LAVAGNESE - ALESSANDRIA 3-1

    PRO BELVEDERE V. - IMPERIA 1-1

    CASALE - CANELLI 2-3

    GIRONE "B"

    TURATE - MERATE 0-0

    CANAVESE - CASTELLETTESE 2-0

    BORGOMANERO - CALCIO COMO 2-2

    FANFULLA - RIVAROLESE 1-1

    1913 SEREGNO - SOLBIATESE 0-3

    GIAVENO - RENATE 0-0

    ORBASSANO - OLGINATESE 1-2

    GIRONE "C"

    PORFIDO ALBIANO - PALAZZOLO 2-0

    DARFO BOARIO - CASTELLANA 1-1

    VIRTUS VECOMP - MEZZOCORONA 10-1

    10-1

    SALO’ - RODENGO SAIANO 1-2

    U.S.O.CALCIO - SAMBONIFACESE 1-1

    TRITIUM - TRENTINO 1-0

    BOLZANO - COLOGNESE 0-1

    GIRONE "D"

    UNION QUINTO - SANVITESE 4-0

    PORDENONE - ITALA S.MARCO 1-1

    PIOVESE - BELLUNO 1-4

    MONTEBELLUNA - RIVIGNANO 4-0

    TAMAI - CHIOGGIA SOTT. 2-5

    CITTA DI JESOLO - EUROCALCIO 0-2

    MONTECCHIO - SACILESE 1-2

    60 /2

    GIRONE "E"

    FIDENZA - GIACOMENSE 3-0

    RUSSI - SANTARCANGELO 2-2

    RENO CENTESE - CASTELLARANO 0-5

    VERUCCHIO - ESTE 0-0

    MEZZOLARA - CARPI 1-1

    CASTEL S. PIETRO - SAN MARINO 2-0

    CERVIA - V. CASTELFRANCO 2-1

    GIRONE "F"

    FIGLINE - ARMANDO PICCHI 2-1

    SESTESE - FORTE DEI MARMI 0-1

    ESP. VIAREGGIO - F. JUVENTUS 2-2

    FORCOLI - SANGIMIGNANO 2-0

    CASCINA - MONTEVARCHI 1-2

    CECIBNA - AGLIANESE 0-2

    ORVIETANA - PONTEDERA 2-1

    GIRONE "G"

    TOLENTINO - CENTOBUCHI 0-1

    MACERATESE - ARRONE vgs

    VALL. RICCIONE - CATTOLICA 6-0

    PERGOLESE - CAGLIESE 0-1

    GROTTAMMARE - SANGIUSTESE 1-2

    NARNESE - FANO CALCIO 1-1

    REAL MONTECCHIO - SANSEPOLCRO 1-1

    GIRONE "H"

    CIVITAVECCHIESE - TIVOLI 1-1

    ATLETICO CALCIO - TEMPIO 1-1

    ALGHERO - ASTREA 2-1

    ARZACHENA - ANZIOLAVINIO 0-3

    MONTEROTONDO - GUIDONIA 3-0

    NUORESE - OSTIAMARE 0-0

    CALANGIANUS - VILLACIDRESE 1-5

    GIRONE "I"

    PESCINA V.D.G. - PETACCIATO P.R.

    MORRO D’ORO - N.CAMPOBASSO 3-3

    R.C.ANGOLANA - ALBALOAGA 1-2

    BOJANO - MOROLO 2-5

    PISONIANO - N.AVEZZANO 5-2

    FERENTINO - PENNE 4-1

    ISOLA LIRI - SANTEGIDIESE 1-0

    GIRONE "L"

    S. ANTONIO ABATE - VENAFRO 0-5

    ISCHIA - POMIGLIANO 2-8

    S.F.NORMANNA - SAVOIA 3-0

    SCAFATESE - SANGIIUSEPPESE 2-1

    IPPOGRIFO - EBOLITANA N.D

    SIBILLA CUMA - ANGRI 4-0

    VIRIBUS UNITIS - TURRIS 0-2

    GIRONE "M"

    CASTROVILLARI - MATERA 1-1

    FRANCAVILLA - BRINDISI 4-0

    BITONTO - SPOR.GENZANO 8-1

    LAVELLO - NOICATTARO 0-2

    A.E.L.GROTTAGLIE - BARLETTA 3-2

    SAPRI - LEO.ALTAMURA 6-1

    GIRONE "N"

    PATERNO - ACICATENA 0-0

    PAOLANA - GIARRE 0-2

    COMISO - LICATA 0-2

    ADRANO - COSENZA 0-2

    RAGUSA - SIRACUSA 1-2

    CAMPOBELLO - ROSSANESE 0-0

     

       

    1. 2. GIUSTIZIA SPORTIVA

       

    2. IUSTIZIA SPORTIVA

       

       

    3. 2.1. Decisioni del Giudice Sportivo
    4.  

    Il Sostituto Giudice Sportivo, dott. Stefano Agamennone, coadiuvato dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Antonio Sauro e, nella seduta del 13 marzo 2007, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

    60 /3

       

    1. 2.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

       

    2.  

       

     

  • 2.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

     

  •  

     

     

    GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

    GARA DEL 10/03/2007 IPPOGRIFO - EBOLITANA

    Il Giudice Sportivo,

    Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco, rimette gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza al fine dello svolgimento della gara medesima.

    GARA DEL 10/03/2007 MACERATESE - ARRONE

    Il Giudice Sportivo,

       

    1. - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società ARRONE entro il tempo regolamentare di attesa;
    2.  

       

    3. - visti gli art.12 del C.G.S. e 53 delle NOIF
    4.  

    P.Q.M.

    Delibera:

       

    1. 1) di comminare alla società ARRONE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di E.1.000 quale prima rinuncia.
    2.  

     

    GARA DEL 10/03/2007 IPPOGRIFO - EBOLITANA

    Il Giudice Sportivo,

    Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco, rimette gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza al fine dello svolgimento della gara medesima.

    GARA DEL 10/03/2007 MACERATESE - ARRONE

    Il Giudice Sportivo,

       

    1. - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società ARRONE entro il tempo regolamentare di attesa;
    2.  

       

    3. - visti gli art.12 del C.G.S. e 53 delle NOIF
    4.  

    P.Q.M.

    Delibera:

       

    1. 1) di comminare alla società ARRONE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di E.1.000 quale prima rinuncia.
    2.  

     

    PREANNUNCIO DI RECLAMO

    GARA DEL 10/03/2007 PESCINA V.D.G. - PETACCIATO

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società PETACCIATO avverso l' esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

    GARA DEL 10/03/2007 PESCINA V.D.G. - PETACCIATO

    Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società PETACCIATO avverso l' esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

    GARE DEL 10/02/2007

    RECLAMI

    GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

    Il Giudice Sportivo,

       

    1. - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°48 del 14/02/2007

       

      60 /4

      SEGUE - GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

         

      1. - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

      2. esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

         

      3. - visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

      4. visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

    2. sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°48 del 14/02/2007

       

      60 /4

      SEGUE - GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

         

      1. - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

      2. esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

         

      3. - visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

      4. visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

    GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

    ECLAMI

    GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

    Il Giudice Sportivo,

       

    1. - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°48 del 14/02/2007

       

      60 /4

      SEGUE - GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

         

      1. - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

      2. esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

         

      3. - visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

      4. visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

    2. sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°48 del 14/02/2007

       

      60 /4

      SEGUE - GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

         

      1. - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

      2. esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

         

      3. - visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

      4. visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

    GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

    Il Giudice Sportivo,

       

    1. - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°48 del 14/02/2007

       

      60 /4

      SEGUE - GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

         

      1. - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

      2. esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

         

      3. - visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

      4. visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

    2. sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°48 del 14/02/2007

       

      60 /4

      SEGUE - GARA DEL 10/02/2007 BOJANO - ALBALONGA

         

      1. - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

      2. esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla POL. ALBALONGA, ritualmente notificato alla società A.S.D.BOJANO, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale Assistente di parte dell’Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o Dirigente della società A.S.D.BOJANO e, di conseguenza si chiede che, alla suddetta società, venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;

         

         

      3. - visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC (Foglio censimento della società A.S.D.BOJANO e richiesta di emissione tessere impersonali da parte della società stessa datata e inviata ;

         

        OSSERVA

           

        1. - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo Ferdinando, messo a disposizione dalla Società A.S.D. BOJANO, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Melillo Ferdinando abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa;

           

          P.Q.M.

          delibera

             

          1. 1) di accogliere il reclamo;
          2.  

             

          3. 2) di comminare alla Società A.S.D. BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
          4.  

             

          5. 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
          6.  

           

        2. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Vitiello Giuseppe e Melillo Ferdinando, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Melillo F