Un esposto alla Procura della Repubblica di Chiavari
Si invia di seguito e in allegato il comunicato stampa relativo all’esposto presentato da TIGULLIANA alla Procura della Repubblica di Chiavari in merito al “bavaglio” da parte del sindaco di S. Margherita Ligure Roberto De Marchi.
DOPO LA LETTERA AL PREFETTO PER CHIEDERE RAGIONE DEL “BAVAGLIO” POSTO DAL SINDACO DE MARCHI
UN ESPOSTO DELLA “TIGULLIANA” ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Una istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari è stata inviata questa mattina dal Presidente della “Tigulliana, per chiedere di verificare se, nei comportamenti dell’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure (il silenzio su una specifica richiesta di utilizzo di una piazza pubblica), si possano ravvisare gli estremi di “omissione di atti d’ufficio”.
Dopo aver ricordato come lo scorso 21 gennaio, in ottemperanza al previsto regolamento degli eventi culturali, l’associazione avesse presentato per tempo una richiesta di organizzazione di eventi, compilando l’apposito “modulo” ed indicando persino alcune possibili date libere onde verificare subito la disponibilità dei luoghi e la fattibilità dell’organizzazione, Marco Delpino ha evidenziato che, a distanza di oltre cinque mesi, nessuna risposta è pervenuta. Da qui il sospetto che si tratti dell’ennesima “ripicca” da parte del sindaco Roberto De Marchi. E da qui la lettera inviata al Prefetto di Genova lo scorso 25 giugno a mezzo raccomandata, al fine di chiedere garanzie sui diritti di espressione violati dal “primo cittadino” sammargheritese.
Il quesito che “Tigulliana” pone ora all’attenzione della Procura della Repubblica è invece originato dalla lettura di ben precise leggi e sentenze.
Tra le disposizioni introdotte dalla legge n° 69 del 2009 (modificative della legge n° 241 del 1990) volte a contrastare l’inerzia della Pubblica Amministrazione, si segnala come “la mancata emanazione di un provvedimento nei termini” costituisca “elemento di valutazione di responsabilità” (comma 9 dell’art. 2 della legge n° 241 del 1990).
Del resto, la stessa legge 241/90, tra i principi generali, stabilisce che: “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza…, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
Nella fattispecie, l’“istanza” della “Tigulliana”, avanzata per tempo e utilizzando correttamente un’apposita modulistica, fa riferimento a comportamenti che l’Amministrazione pubblica dovrebbe adottare non tanto verso un singolo cittadino, quanto nei riguardi di un’associazione riconosciuta ed inserita nell’albo delle associazioni culturali cittadine. In questo caso, le iniziative proposte da un’associazione riconosciuta dovrebbero essere sempre oggetto di una “valutazione” da parte dell’Amministrazione pubblica nel cui territorio l’associazione opera. E quindi una risposta, positiva o negativa che sia, avrebbe dovuto esserci.
Non a caso, infatti, la sentenza n. 14466 del 2 aprile 2009 della Corte di Cassazione ha ritenuto essere “ingiustificato il silenzio omissivo…”. Proprio perché “anche la risposta negativa dell’ufficio adito, in termini di indisponibilità oppure di parziale disponibilità della richiesta, fa parte del contenuto dell’atto dovuto al cittadino che, sull’informazione negativa, può organizzare la sua strategia di tutela o rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa pretesa”.
Nel caso specifico, anche una risposta negativa avrebbe posto, per tempo, i promotori della “rassegna” nella condizione di organizzare una “strategia” diversa, che avrebbe potuto prevedere l’organizzazione degli incontri in una città diversa o comunque in una diversa “location”. Ciò non è avvenuto, proprio a causa del totale silenzio da parte dell’Amministrazione comunale sammargheritese, con conseguente danno di immagine per l’associazione culturale.
Da qui la richiesta avanzata oggi alla Procura della Repubblica.






