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LA FONDAZIONE ANDREA ROSSATO PREDISPONE UN NUOVO PREZIOSO DOCUMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA SICUREZZA E L’EDUCAZIONE SPORTIVA DEI PIU’ GIOVANI SICUREZZA SUL LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Indicazioni operative: ulteriori novità alla luce del recente decreto Legge n.
69/13 (cosiddetto “Decreto Fare”)
La Fondazione Andrea Rossato, il cui principale scopo sociale è la sicurezza nello sport, in
virtù delle numerose richieste di chiarimenti pervenute circa l’applicabilità degli obblighi di
“sicurezza a tutela dei lavoratori” in ambito sportivo, ha predisposto nel mese di maggio
2013, con il contributo di esperti tecnici e giuridici nella materia della sicurezza sul lavoro,
un documento denominato “Indicazioni operative per la sicurezza sul lavoro nella
associazioni sportive” allo scopo di diffondere presso le Associazioni sportive la conoscenza
dei principali obblighi derivanti dalla Legge italiana per tutela della sicurezza del lavoro. Il
recente Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 81/08,
che interessano nello specifico proprio le Associazioni Sportive: la Fondazione Andrea
Rossato ha pertanto revisionato il documento emesso in maggio 2013 recependo tali novità
legislative.
Premessa
L’applicazione alle Associazioni Sportive della disciplina speciale sulla Tutela della
sicurezza dei lavoratori, contenuta nel D.Lgs. 81/08, non può essere messa in discussione
dato che la normativa di settore, precipuamente l’art. 90 L. 289/2002, la L. 398/91 e le
numerose norme di dettaglio fiscale/tributario, non solo non escludono espressamente
l’applicazione della disciplina speciale sulla sicurezza, ma confermano anzi che le prestazioni
lavorative rese nell’ambito delle Associazioni Sportive non godono di un particolare regime
giuridico. Lo stesso D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna esclusione, parziale o totale, della sua
applicazione alle Associazioni Sportive.
Le Associazioni Sportive sono pertanto sottoposte alla disciplina del Decreto Legislativo n.
81 del 9 aprile 2008, c.d. “Testo Unico sulla Sicurezza”, come qualsiasi “azienda” che per lo
svolgimento delle proprie attività statutariamente previste si avvalga della collaborazione di
persone che svolgono la propria azione in forma professionale o anche volontaria.
Tuttavia per determinare correttamente e completamente gli adempimenti previsti dal D. Lgs.
81/08 a carico delle Associazioni sportive è necessario individuare in concreto quale
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tipologia di rapporto di lavoro l’associazione intrattiene con i propri collaboratori,
distinguendo tra lavoratori subordinati e non subordinati.
Ciò premesso, va segnalato che recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 hanno esteso l’obbligo
di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (cosiddetto DVR) a tutte le
organizzazioni con lavoratori subordinati, anche se in numero inferiore a 10: stante
l’applicabilità della disciplina alle Associazioni sportive, ne deriva che anche per esse
sussiste l’obbligo di redazione di un documento che contenga la valutazione di tutti i rischi e
l’individuazione di tutte le misure a tutela della salute dei soggetti che prestano attività
lavorativa, ma solo nel caso in cui l’organizzazione intrattenga rapporti di lavoro qualificabili
come subordinati.
Tipologia di collaborazioni lavorative esistenti nelle Associazioni/Società sportive
Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, per il perseguimento del proprio scopo
sociale si avvalgono dell’opera di molteplici collaboratori che possono essere classificati
nelle seguenti categorie:
– collaboratori didattici: istruttori, animatori, etc.;
– collaboratori amministrativi: addetti alla segreteria, tesorieri, cassieri, etc.;
– collaboratori gestionali: custode, manutentore, addetto alle pulizie e alla lavanderia,
etc.;
– collaboratori professionali: medici, fisioterapisti, consulenti, etc.;
– figure che operano nell’attività agonistica: atleti, allenatori, direttori sportivi, dirigenti
accompagnatori, etc.
Tali collaboratori possono prestare la propria attività a titolo gratuito e volontario oppure a
titolo oneroso, qualificandosi come lavoratori subordinati, lavoratori autonomi oppure
sportivi dilettanti retribuiti. In particolare, il decreto Legge n. 69/13 ha modificato il D. Lgs.
81/08, precisando che ai “soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo
gratuito o con mero rimborso di spese, in favore […] delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni […] si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 21 del presente decreto”, applicando cioè ai suddetti soggetti le medesime
disposizioni previste per i lavoratori autonomi, ossia sinteticamente:
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a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di legge;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Per quanto concerne invece i lavoratori che svolgono la propria attività “professionale”
presso l’associazione sportiva dilettantistica e non rientrano nel caso precedente (attività
svolta spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso spese), al fine di adempiere
correttamente agli obblighi di legge, è opportuno effettuare alcuni chiarimenti, al fine di
classificare correttamente il rapporto di lavoro come subordinato o come autonomo.
Premesso che la forma contrattuale non classifica nella sostanza il rapporto di lavoro, i criteri
da utilizzare e i requisiti da ricercare per la corretta qualificazione di un rapporto di lavoro
subordinato sono stati individuati dalla Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che per
definire la natura subordinata di un rapporto di lavoro è sufficiente riscontrare l’esercizio del
potere direttivo e disciplinare in capo al datore di lavoro nei confronti del prestatore oppure
lo svolgimento della prestazione del lavoratore integrata nell’organizzazione del datore di
lavoro e coordinata con quest’ultimo.
La Suprema Corte ha anche individuato i criteri c.d. sussidiari, utili ad identificare un
rapporto di lavoro subordinato:
1. il nomen juris (dato contrattuale formale)
2. l’oggetto della prestazione lavorativa (obbligazione di mezzi o di risultato)
3. l’esecuzione personale della prestazione lavorativa
4. la proprietà degli strumenti di lavoro
5. l’assunzione del rischio economico
6. la forma e la modalità della retribuzione
7. il vincolo di orario di lavoro
8. la continuità temporale delle prestazioni
9. l’obbligo di giustificare le assenze
10. il diritto alle ferie
11. l’esclusività della dipendenza da un solo datore di lavoro
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12. la finalità della prestazione
I criteri sussidiari hanno natura probatoria e devono essere valutati nel loro complesso; solo
ove siano sussistenti tutti o in buona parte, si potrà qualificare il rapporto di lavoro come
subordinato. Tali criteri tuttavia valgono solo in via indiziaria per l’individuazione del
carattere subordinato del rapporto di lavoro, dato che essi possono essere compatibili anche
con un rapporto lavoro di tipo autonomo.
Alla luce di quanto detto, al fine di adempiere correttamente agli obblighi imposti dalla
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed evitare le sanzioni previste
per il caso di violazione, è opportuno verificare concretamente l’esistenza dei requisiti
qualificanti e, ove occorra, di quelli sussidiari in tutti i rapporti di lavoro in essere con
l’Associazione, prescindendo sia dagli aspetti formali, che da quelli tributari e contributivi,
poiché questi dipendono dal rapporto di lavoro ma non lo qualificano.
Gli obblighi di sicurezza per le Associazioni sportive ex D.Lgs. 81/08
Il D. Lgs. 81/08 pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza di tutti i
lavoratori che operano con vincolo di subordinazione nell’Associazione, garantendo
innanzitutto che questi vengano adeguatamente informati e formati sui rischi per la salute e
sicurezza connessi con le attività svolte, utilizzino attrezzature, impianti e infrastrutture “a
norma”, siano forniti di eventuali dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire i
lavori in sicurezza.
Le nuove “figure” lavorative diffusesi nel mondo sportivo di recente, non consentono di
identificarsi in una fattispecie tipica già prevista dall’Ordinamento giuridico, pertanto ogni
associazione dovrà procedere ad analizzare e qualificare i rapporti instaurati con i propri
collaboratori.
In presenza di lavoratori subordinati, il Datore di lavoro dovrà innanzitutto adempiere
all’obbligo di:
1. valutare tutti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori;
2. nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o
svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, acquisendo
le necessarie competenze previste dalla legge.
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La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale per determinare dettagliatamente i
successivi adempimenti, nonché le specifiche misure di sicurezza da mettere in atto per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste ultime vanno annoverate anche le
misure per la gestione delle emergenze, compreso il primo soccorso.
Per semplicità, riportiamo di seguito uno schema utile per individuare i principali obblighi.
Descrizione dei principali adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/08
Articolo di
riferimento del
D.Lgs. 81/08
Associazione
sportiva con
almeno un
lavoratore
subordinato
Associazione
sportiva priva
di rapporti di
lavoro
subordinati
Redazione di un documento contenente la
valutazione dei rischi e l’individuazione delle
misure di sicurezza
Art. 17
Art. 28 SI NO
Nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione o svolgimento
diretto dei compiti da parte del Datore di
Lavoro
Art. 17 SI NO
Nomina del Medico Competente nei casi in
cui si renda necessaria la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori
Art. 18 SI NO
Nomina e formazione dei lavoratori addetti
alla gestione delle emergenze,
dell’antincendio e del primo soccorso
Art. 43 SI NO
Predisposizione delle procedure da attuare
in caso di emergenza Art. 43 SI NO (*)
Informazione, formazione e addestramento
sulla sicurezza dei lavoratori
Art. 36
Art. 37 SI NO
Formazione del Rappresentante dei
Lavoratori, se eletto dai lavoratori Art. 37 SI NO
Gestione sicurezza nei lavori in appalto non
di tipo “edile”, presso i luoghi di cui si ha
giuridica disponibilità
Art. 26 SI NO
Adempimenti a carico del Committente di
lavori di natura edile Titolo IV SI SI
(*): la gestione dell’emergenza dovrà comunque essere garantita nei confronti degli utenti e del
pubblico eventualmente presente
Tra i precedenti, si vogliono sottolineare gli obblighi in capo al Datore di Lavoro di
informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, tesi sia a rendere consapevoli
questi ultimi dei rischi, sia delle modalità di lavoro previste per garantire la sicurezza. Più in
generale, la normativa in materia di sicurezza pone particolare attenzione alla formazione di
tutte le figure dell’organizzazione, precisando specifici percorsi formativi, durata e modalità
di erogazione delle attività formative. Recenti Accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province
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Autonome, sanciti il 21/12/2011, hanno dettagliatamente normato la formazione in materia di
sicurezza delle seguenti figure:
– datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del Servizio di
Prevenzione e Protezione
– dirigenti e preposti presenti nell’organizzazione
– lavoratori
mentre altre norme di legge hanno stabilito i requisiti formativi di:
– responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp)
– lavoratori addetti all’antincendio e al primo soccorso.
Invece verso gli appaltatori e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore e
presso i luoghi di lavoro gestiti dall’associazione sportiva dilettantistica, il D. Lgs. 81/08
prevede che quest’ultima:
a) verifichi l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore / lavoratore autonomo;
b) comunichi i rischi interferenti o propri dei luoghi di lavoro;
c) qualora necessario per l’espletamento dell’attività, fornisca attrezzature a norma;
d) coordini le attività svolte dagli appaltatori / lavoratori autonomi;
e) qualora le attività sia riconducibili ad opere di natura edile, ottemperi a complessi e
articolati adempimenti previsti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08.
Si vuole evidenziare che, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati,
l’Associazione sportiva dovrà sempre e comunque garantire la sicurezza dei terzi che a
qualsiasi titolo dovessero trovarsi presso i luoghi in cui la stessa eserciti la propria attività, sia
durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.
Ultimo significativo dato è l’individuazione del soggetto che acquisisca la posizione di
Datore di lavoro nell’ambito dell’Associazione. Egli si identifica, generalmente, con il legale
rappresentante dell’Associazione – Società sportiva dilettantistica, ma ciò dipenderà dalla
tipologia di struttura che ogni Associazione si è data per Statuto. La sua individuazione
precisa è molto importante poiché egli assume non solo gli obblighi suindicati onde “mettere
in sicurezza” l’Associazione, ma – in prima persona – viene investito della responsabilità
giuridica derivante da eventuali incidenti che possano determinarsi in caso di mancata
attuazione delle misure di sicurezza previste nel Documento di Valutazione del Rischio, volte
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a tutelare la salute dei lavoratori e dei soggetti terzi che possano accedere nei luoghi
dell’Associazione.
Documento redatto il 23/10/2013 da:
Ing. Federico Maritan – Vega Engineering S.r.l.
Dott. Dante Scibilia – Studio Commercialisti Scibilia
Avv. Anna Zampieron – Studio Legale Associato Ticozzi Sicchiero Vianello Dalla Valle Zampieron
Ing. Mauro Rossato – Fondazione Andrea Rossato
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