La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (4-9-2014) sul sistema dei costi minimi per l’autotrasporto, fissato dall’articolo 83/bis del Decreto Legge 112/2008, ritenendola incompatibile con la normativa europea, dà ragione alle perplessità ed alla prudenza con la quale la CNA FITA della Liguria in questi anni ha manifestato, e si è sempre contraddistinta su questa materia non creando e/o alimentando illusioni alle imprese dell’autotrasporto (ed esprimendo questa posizione anche ai tavoli quando altri chiedevano ai Prefetti l’intervento degli organi di controllo per l’applicazione dei cosiddetti “costi minimi”).
La posizione della CNA FITA Liguria è sempre stata tutelare concretamente l’autotrasporto italiano, non con norme che dietro l’apparenza – di fatto – finivano per ritorcersi contro lo stesso autotrasporto: molte delle attuali rivalse per l’osservanza dell’83/bis del Decreto Legge 112/2008 si ripercuotono infatti non tanto sulla committenza ma sulle stesse imprese dell’autotrasporto specialmente tra quelle che operano nei porti e terminal container che non hanno un diretto rapporto con la committenza. Molto spesso il vettore è una piccola impresa con pochi veicoli, che aveva e/o ha il contratto di trasporto con un’altra impresa di trasporti, che a catena aveva ricevuto il contratto da un’ulteriore impresa di trasporti e quest’ultima, forse con sede in paesi neo- o extra-comunitari, è esente dall’applicazione dell’ 83/bis!
Per questo che la CNA FITA Liguria ha sempre chiesto il rispetto e il controllo del’applicazione delle leggi che regolano il lavoro e il libero mercato per contrastare la concorrenza sleale, davvero senza precedenti, delle imprese dell’autotrasporto aventi sedi in paesi neo- o extra-comunitari dell’est Europa. Molte sono infatti italiane che hanno costituito o delocalizzato le loro imprese in paesi dell’Est Europa, con indubbi vantaggi competitivi sul costo del lavoro, delle assicurazioni e del carburante, assolutamente non comparabili o replicabili dalle imprese che hanno le sedi in Italia.
La sentenza della suprema Corte di Giustizia Europea di fatto diventa riferimento per i Giudici italiani, che dovranno emettere le sentenze con proprio giudizio, ma conforme a quello del Tribunale Europeo (e lo stesso dovranno fare i giudici che in futuro dovranno affrontare le cause relative ai costi minimi sulle cause già giacenti presso i tribunali, relative all’ottenimento del riconoscimento tariffario determinato dall’applicazione dei “costi minimi”).
E’ indubbio che ora si scatenerà una “guerra” giuridica, tenendo conto che le cause di rivalsa da parte degli autotrasportatori riguardano i trasporti effettuati tra novembre 2011 e agosto 2012. Ciò significa che sin da oggi i Giudici che devono affrontare ricorsi di questo tipo, devono considerare che i costi minimi sono illegittimi secondo la sentenza europea. Ciò potrebbe anche scatenare ulteriori cause di rivalsa per sentenze favorevoli ai costi minimi già emesse finora.
Pertanto, aldilà di interpretazioni più o meno di comodo che rischiano di arrecare ulteriori danni alla categoria, non è un azzardo affermare che le imprese dell’autotrasporto e la committenza non siano più tenute ad osservare e applicare l’art. 83/bis. Non è un caso che il Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi abbia convocato le Associazioni degli autotrasportatori il prossimo 16 settembre proprio per discutere nel merito delle conseguenze che derivano dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea sui “costi minimi”.






