13 ASSOCIAZIONI LIGURI CONTRO IL REGOLAMENTO REGIONALE CHE RIDUCE DA 10 A 3 METRI LA Rappresentano tutta la Liguria, da Sanremo a Savona a Genova, dal Golfo Paradiso al Tigullio alla Spezia, le 13 associazioni che hanno chiesto alla Regione, con una lettera, di riformare e/o annullare la norme del ‘Regolamento regionale sulla tutela dei corpi idrici’ (14 luglio 2011, n. 3), che riduce a 3 metri, rispetto ai 10 metri previsti dalla normativa nazionale, la ‘fascia minima di rispetto’ dai corsi d’acqua, entro cui è proibito edificare. Poiché il regolamento è in contrasto appunto con le leggi dello Stato, e in particolare con l’art. 115 del D.Lgs. 152/2006 e con l’art. 96 del R.D. 523/1994, nella lettera si diffidano anche Regione e Province dall’autorizzare interventi urbanistici o edilizi che si pongano in contrasto con le norme di legge nazionale (copertura di rii, realizzazione di discariche sopra tombinature di rii, realizzazione di interventi edilizi estranei alle esigenze di tutela ambientale e idrogeologica all’interno della fascia minima di rispetto di 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua).
Poiché tali interventi realizzerebbero, qualora realizzati, gravi e irreparabili danni ambientali, i firmatari della lettera si riservano di presentare denuncia davanti alla competente Autorità giudiziaria. In particolare, gli autori della lettera denunciano che alcune amministrazioni locali hanno manifestato l’intento di realizzare importanti discariche di inerti proprio a riempimento di vallette e a copertura di rii (è il caso ad esempio, di rio Cortino nel comune di Sori e di rio Campodonico nel Comune di Chiavari).
L’elenco dei firmatari comprende: i comitati ‘Salviamo il Paesaggio’ di Genova, Savona, Sanremo e Golfo Paradiso, il comitato ‘Acqua Bene Comune’ di Genova, l’Assemblea Beni Comuni, l’associazione ‘Stop al Cemento’ di Sestri Levante e Tigullio, l’associazione ‘Stop al consumo di territorio’ di La Spezia e Sarzana, ‘Memorie & Progetti’ di Pieve Ligure, il periodico ‘Creuze dei due Golfi’, la ‘Rete per la difesa del paesaggio del Golfo Paradiso e del Golfo del Tigullio’, il ‘Comitato spontaneo Tutela del territorio’ di Camogli e ‘Tuteliamo Zoagli’.
Il Regolamento della Regione Liguria ha disciplinato le attività edilizie effettuabili in prossimità e all’interno dei corpi idrici: in teoria ciò è in attuazione dell’art. 115 del Codice dell’Ambiente, in realtà alcune norme del regolamento, alle quali dovranno adeguarsi le norme tecniche dei Piani di Bacino provinciali, appaiono in netto contrasto con la normativa nazionale.
Ecco i punti in cui il Regolamento contrasta con le leggi nazionali (a in qualche caso con se stesso!).
Gli artt. 4 e 5 del Regolamento prevedono l’illegittima riduzione fino a 3 metri della fascia minima di rispetto, individuata nell’art. 115 del D.Lgs. 152/2006 (e dall’art. 96 R.D. 523/1994) in 10 metri dalla sponda e, come se ciò non bastasse, prevedono comunque ampie possibilità edificatorie anche all’interno di tale distanza minima; molte delle attività previste sono inoltre del tutto estranee a finalità di tutela ambientale o di salvaguardia del regime idraulico.
Gli artt. 7 e 8 sono anch’essi in evidente contrasto con le norme nazionali di cui sopra.
Inoltre, mentre l’art. 115 del Codice dell’Ambiente prevede che le Regioni disciplinino gli interventi di trasformazione e gestione del suolo “nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”, l’art. 8, comma 2, del Regolamento regionale ha previsto, in contrasto col Codice dell’Ambiente che “è’ fatta salva la realizzazione di tombinature provvisorie, adeguatamente dimensionate, in fasi transitorie costruttive o in situazioni di emergenza, che, se del caso, possono essere mantenute come canali di drenaggio delle acque, in caso di realizzazione di discariche o abbancamenti”;
E’ evidente il contrasto di tale disposizione col divieto di realizzare tombinature dei corpi idrici e ciò a maggior ragione per il caso in cui le tombinature siano finalizzate ad ospitare discariche.
E ci sono contraddizioni interne anche allo stesso Regolamento! L’art. 7 nella prima parte vieta diverse tipologie di interventi, tra cui le “reinalveazioni e deviazioni dell’alveo dei corsi d’acqua”, ma al comma 2 esonera tali interventi dal divieto laddove “inseriti nell’ambito: a) della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d’alveo sia mantenuto a cielo libero, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco; b) dell’ampliamento di abbancamenti esistenti il cui volume complessivo risulti superiore a 300.000 mc o di discariche di rifiuti in esercizio, nel rispetto delle stesse condizioni di cui alla lettera a), purché sia contestualmente adeguato il sistema di allontanamento delle acque della porzione esistente”






