Bra Servizi ha Certificato i contratti di subappalto presso gli Organismi accreditati.
Il Datore di Lavoro dell’impresa Committente ha quindi la garanzia di affidare i
lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento a ditte in possesso
dell’Idoneità Tecnico Professionale prevista dal T.U. 81/08 e la sicurezza di non
incorrere in sanzioni.
Il DPR 177/11, relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti
in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, riporta tra le condizioni per le attività lavorative
in questi ambienti (art. 2) la ‘presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento
della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda
ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII,
Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Inoltre non è ammesso il ricorso a subappalti, ‘se non autorizzati espressamente dal datore
di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
La certificazione dei contratti è un requisito obbligatorio:
– “tutte le volte che si utilizzano lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello subordinato a
tempo indeterminato”;
– quando “si appaltano o sub appaltano lavori” negli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati da committenti privati o pubblici.
E cosa accade se non si chiede o viene rifiutata la certificazione e si effettuano comunque
i lavori?
In questo caso viene meno il requisito dell’idoneità tecnico-professionale e quindi si applica la
sanzione prevista.
Inoltre, nel caso non sussistano le condizioni dell’articolo 1655 del codice civile, l’appalto è
illecito e quindi si aggiungono le altre relative sanzioni
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