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Comune di Chiavari

Anche il Sindaco di Chiavari Roberto Levaggi sottoscrive la proposta di Legge di iniziativa popolare per tutelare maggiormente il domicilio e la legittima difesa, e invita i cittadini a fare altrettanto.

“Ritengo che sia una proposta di legge molto importante” – dichiara il primo cittadino, che aggiunge: – “si tratta di misure che potranno permettere al singolo proprietario,  spesso anziano o comunque indifeso, di poter reagire contro chi vìola la propria proprietà, entrando in casa, in negozio, in azienda facendo, nella migliore delle ipotesi, scempio di oggetti che rappresentano spesso affetti familiari: ritengo che questi atti delinquenziali siano di una gravità estrema, in una società civile come la nostra che invece ha il dovere di difendere le proprie prerogative, anche per una dignitosa convivenza sociale, soprattutto quando si è all’interno della propria abitazione. Accolgo quindi con favore e sottoscrivo questa proposta che, se approvata, sarebbe di grande ausilio ai cittadini, all’ordinamento giudiziario e alle forze dell’ordine, anche per giudicare in maniera  più tempestiva questi reati  che offendono la persona umana e la sua dignità nella sua sfera più intima e privata”.
MODALITA’ DI ADESIONE
I residenti nel comune di Chiavari potranno sottoscrivere la proposta di legge recandosi, dotati di documento d’identità personale, presso l’Ufficio Elettorale del Comune sito in Piazza NS S dell’Orto nr. 1 nei seguenti giorni e orari:
MATTINA: dal lunedì al sabato  dalle 9.00 alle 12.00
POMERIGGIO: Lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
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Di seguito si riporta la relazione informativa relativa alla proposta di legge:
Recenti fatti di cronaca hanno messo in evidenza l’esistenza di criminali sempre più spietati e spericolati che si introducono nelle altrui abitazioni o altri luoghi di privata dimora, compresi quelli ove viene esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Questa criminalità, per lo più volta a commettere delitti di rapina o di furto, pone costantemente a repentaglio l’altrui e la propria inco- lumità, talora determinando legittime reazioni a difesa delle persone e dei beni. Siffatta criminalità, sempre più pericolosa e in continua crescita, da luogo ormai ad una situazione che genera fortissimo allarme sociale e fa lievitare la richiesta di rassicurazione. Mentre si auspica vivamente il rafforzamento delle misure collettive e individuali di protezione, anche attraverso il potenziamento delle forze di polizia e dell’intelligence trattandosi per lo più di bande e associazioni criminali, è ormai ineludibile ed urgente intervenire legislativa- mente nel senso di punire più severamente la violazione del domicilio col raddoppio delle pene (articolo 1, lettere a) e c)), escludendosi altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora, e di accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo (articolo 1, lettera d)), mentre il delitto sarà sempre punibile d’ufficio quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d’ufficio, come la rapina o il furto. Siffatto ampliamento legislativo della tutela, volto anche ad evitare il rischio di alimentare la cultura dello “sceriffo fai da te” cavalcata da forze politiche estremiste nei toni, ma improduttive nelle soluzioni, vuole invece costituire un più forte deterrente verso la categoria di criminali dediti a furti e rapine nei luoghi di privata dimora, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie giuridiche e di non poter più volgere a proprio profitto norme dettate a tutela di persone per bene, quale la risarcibilità del danno. Chi si introdurrà nei privati domicili saprà, dunque, di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di danni: “imputet sibi” ogni possibile conseguenza del proprio iniziale agire criminale (articolo 1). Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri o altrui all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa (articolo 2).

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
1.    All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a)    Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b)    Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c)    Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d)    Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.