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Consiglio regionale

La seduta del pomeriggio

DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO

E’ stata approvata all’unanimità la proposta di legge sulla “Disciplina della sale da gioco” , presentata dal consigliere Ezio Armando Capurro (Noi con Claudio Burlando)Nell’illustrare la legge, in quanto relatore designato dalla terza commissione, salute e sicurezza sociale,  Armando Ezio Capurro, ha innanzitutto premesso: «Prima di proporre questa legge ho fatto un po’ di ricerca per capire cosa si può fare per arginare il dilagare sale gioco. Ci sono state  svariate sentenze in materia. La pietra miliare della giurisprudenza nel settore sale gioco l’ha dettata la sentenza 300 del 2011 della Corte Costituzionale, che è innovativa. Ha infatti evidenziato che, sebbene esista la competenza statale in materia di disciplina di gioco lecito, sono possibili delle deroghe. In particolare in materia di salute pubblica, in difesa delle fasce deboli quali i minori o in zone sensibili o per soggetti bisognosi di cure sociosanitarie o assistenziali, non si esclude la potestà legislativa regionale o provinciale. Appena letta la sentenza il 24 novembre del 2011 ho  elaborato la proposta di legge che ho inviato all’ufficio legislativo. Mi fu però dato parere negativo –ha detto – dicendomi che era consigliabile un disegno di legge alle camere, per evitare un contenzioso.  Cosa che ho fatto. Ma nel mese di marzo ho integrato la mia ricerca e ho presentato anche un testo regionale. Siamo adesso a discutere di un testo integrato con quello proposto da altri gruppi». Capurro è’ quindi entrato nel “vivo” della sua proposta:  «Il divieto di installare sale giochi a una distanza inferiore ai trecento metri  dai luoghi di culto, da impianti sportivi, da scuole e residenze protette. – ha detto – I successivi articoli riguardano la possibilità, per i Comuni di individuare altri luoghi sensibili nei quali non può essere concessa l’autorizzazione per nuove sale giochi».  E ha concluso: «Si fornisce un quadro il più possibile completo, nell’attesa che il parlamento intervenga per legiferare anche in argomento di ordine pubblico».  Gino Garibaldi (Pdl) ha preannunciato il voto favorevole del suo gruppo: «Siamo favorevoli a questa legge – ha detto – E’ una proposta coraggiosa e innovativa. Va nell’ottica delle esigenze dei nostri cittadini. Il fenomeno delle sale da gioco ha assunto delle proporzioni davvero devastanti e preoccupanti. Questa legge è frutto di un percorso attento e unitario. Ringrazio Capurro che ha dato al provvedimento l’ aspetto di una legge unitaria. Questa è una legge del Consiglio regionale. Roberto Bagnasco ha sottolineato che la Regione Liguria è tra le prime ad affrontare il problema «Ma – ha aggiunto – avremmo potuto arrivare anche prima. Siamo stati i meno peggio rispetto ad altre realtà regionali».  Ha quindi espresso critiche nei confronti dei governi centrali che si sono succeduti che, secondo il consigliere, hanno pesanti responsabilità in materia. Ha quindi sottolineato la piena convinzione del Pdl nel votare la legge, pur conoscendo le difficoltà che incontrerà il provvedimento nel suo iter

La legge  definisce le norme per  prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, per tutelare determinate categorie di persone e per contenere l’impatto delle attività legate all’esercizio di sale da giochi e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico è soggetto all’autorizzazione del Sindaco del Comune competente e l’autorizzazione non viene concessa ove questi si trovino in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale e strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Comune può comunque individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione. E’, inoltre, vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da giochi.

La legge stabilisce, inoltre che ogni violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 5000. Le violazioni sono accertate da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed amministrativa

   NORME SULL’ILLICEITÀ DELL’INSTALLAZIONE E DELL’ UTILIZZO DEI SISTEMI DI GIOCO D’AZZARDO ELETTRONICO NEI LOCALI PUBBLICI Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge alle Camere firmata da Ezio Armando Capurro (Noi con Claudio Burlando) “Norme sull’illiceità dell’installazione e dell’ utilizzo dei sistemi di gioco d’azzardo elettronico nei locali pubblici”.

La proposta di legge al Parlamento, modificando il regio decreto 773 del 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), introduce il divieto di installazione e di utilizzo di slot-machines e videopoker, e più in generale dei giochi d’azzardo,  all'interno dei locali pubblici, o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni. Il regio decreto, infatti, attualmente considera lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l'utilizzo delle slot machines e videopoker nei locali pubblici;

Il provvedimento prevede che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel regio decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nello stesso regio decreto, corrisponde a fronte delle vincite, premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi. Infine, la proposta di legge al Parlamento introduce la confisca per gli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente o non rispondenti alle caratteristiche indicate dalla legge. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni. NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E’ stata approvata all’unanimità la proposta di legge “Norme per la prevenzione e il trattamento del Gioco d’azzardo patologico” presentato da Nicolò Scialfa e Stefano Quaini (Idv).Stefano Quaini (Idv): «Questa legge va a incidere a livello sanitario nella risoluzione del  problema relativo alla dipendenza da gioco. Prevede la possibilità che nei luoghi di gioco sia fatta costante azione informativa. E’ importante che la problematica sia affrontata dal punto di vista sanitario, per arrivare alla formazione di personale competente. La legge, dunque, è un ulteriore elemento rafforzativo nella lotta al problema che oggi stiamo affrontando con strumenti legislativi». Il provvedimento  pone come obiettivo la prevenzione, il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d’azzardo patologico e favorisce l’accesso delle persone affette da dipendenza del gioco d’azzardo a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati. La legge, inoltre, favorisce la formazione e l’educazione sulle conseguenze  dell’abuso e propone attività di informazione e aggiornamento del personale e, infine, favorisce le organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, e le associazioni di mutuo aiuto per prevenire e ridurre  i problemi del Gioco d’azzardo patologico.La legge sottolinea che il trattamento compete  ai Dipartimenti delle dipendenze istituti presso le aziende sanitarie dove è previsto un nucleo operativo specializzato. E’ prevista, infine, l’istituzione di un Osservatorio regionale sul Gap (Gioco d’azzardo patologico)  come organo di consulenza della giunta che avrà anche il compito di redigere una relazione sul monitoraggio delle attività terapeutiche, istituirà un numero verde per l’assistenza , la consulenza per la cura e prevenzione del gioco d’azzardo patologico.La legge impone anche una nota informativa all’interno di sale da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e apparecchi per il gioco in cui si riportano i rischi connessi al gioco,  il numero verde, i recapiti dei nuclei operativi  delle asl, Presso ogni casa da gioco e sala bingo deve essere allestita  un’area dedicata all’informazione sulle attività di prevenzione presso le asl. Le aziende, infine, possono avvalersi della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o provate che operano per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico.Sono intervenuti a favore della legge Gino Garibaldi (Pdl)  DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE. NUOVA NORMATIVA PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLINASCONO ENOTECA ED OLEOTECA REGIONALIAll’unanimità è stata approvato il disegno di legge proposto dalla Giunta: “Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)”. La legge ha assorbito anche diverse proposte di legge presentate da Matteo Rosso (Pdl) e di Nicolò Scialfa (Idv).Il provvedimento prevede che la Regione favorisca lo sviluppo della “filiera corta” per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli e di promuovere l’acquisto ed il consumo dei prodotti agricoli ed agroalimentari nella zona di produzione con lo scopo di salvaguardare l’ambiente, di ridurre i consumi energetici e l’emissione di “gas a effetto serra” e. raggiungere in campo alimentare un consumo più consapevole. Per sviluppare la filiera, i Comuni, anche associati, potranno istituire in aree pubbliche i mercati agricoli di vendita diretta rispettando gli standard previsti dalla legge. Nel rispetto dei medesimi standard, i mercati agricoli possono essere costituiti anche su iniziativa degli imprenditori singoli o associati, di enti pubblici o privati, comprese le società e le fondazioni, previa presentazione di richiesta al Comune competente contenente l'impegno al rispetto delle disposizioni previste dalla nuova legge. Funzionale a questo progetto è la corretta informazione del consumatore sui prodotti locali al fine di favorire una sana e corretta alimentazione ad opera degli esercenti l’attività di ristorazione, dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali, culturali e gastronomiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari; il mantenimento delle produzioni tipiche e di qualità anche allo scopo di incentivare il turismo “alimentare” verso le zone di produzione. Per raggiungere questi obiettivi si deve svilupperà un canale distributivo basato sul rapporto commerciale diretto tra gli imprenditori agricoli, ancorché organizzati nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, ed i consumatori finali, anche associati fra loro, ovvero mediato attraverso gli esercenti l’attività di ristorazione, di ospitalità turistica. Per imprenditori agricoli si intendono coloro che singoli o associati, sono iscritti nel registro delle imprese, articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e gli imprenditori ittici iscritti nei Registri imprese di pesca tenuti dalle Capitanerie di porto. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non sarà assoggettato alla disciplina sul commercio. I Comuni riserveranno agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta una percentuale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche. Potranno esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli e negli spazi appositamente riservati, esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta negli spazi riservati è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, di società di persone o società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla prima lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, dai relativi familiari coadiuvanti, dal personale dipendente di ciascuna impresa, nonché da società di servizi specificamente incaricate costituite da imprenditori agricoli. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse le attività di degustazione di cibi e bevande ottenute nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché di quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono ammesse, altresì, le attività di animazione, informazione ed educazione alimentare rivolte ai consumatori.Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. In caso di violazione delle disposizioni riferite ai mercati agricoli di vendita diretta, il Comune stesso ha la possibilità di chiudere il mercato stesso. L’ubicazione delle aree riservate deve essere immediatamente riconoscibile ed identificabile nonché comunicata alla clientela mediante adeguata segnaletica.Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Al fine di tutelare e valorizzare la tradizione enogastronomica regionale e assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati, la Regione, d’intesa con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove la creazione di un sistema d’identificazione delle imprese esercenti l’attività di ristorazione operanti nel territorio regionale che somministrano un “menù tipico regionale”, differenziato a livello provinciale secondo le tradizioni enogastronomiche locali, comprensivo dell’offerta di vini e di oli d’oliva liguri a denominazione d’origine riconosciuta.La Giunta regionale, d’intesa con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, definisce le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale.Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo, da parte dei partecipanti alla gara, di prodotti agricoli conferiti sulla base della sottoscrizione di accordi di fornitura con le forme organizzate di produzione locale. L’utilizzazione di prodotti tipici locali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente agli utenti. Enoteca ed oleoteca regionaliModificando la legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) il provvedimento varato oggi prevede che la Regione approvi il progetto di itinerario e che riconosca una Enoteca regionale, quale strumento idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini. L’Enoteca regionale aderisce agli itinerari del gusti e dei profumi di Liguria costituendone elemento di eccellenza e sviluppa specifiche iniziative di informazione e valorizzazione. Analogamente verrà creata la oleoteca regionale quale strumento per la conoscenza e la valorizzazione degli oli di oliva regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione d’origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione delle olive. Anche l’oleoteca regionale aderisce agli itinerari del gusto costituendone elemento di eccellenza. La Regione può affidare all’oleoteca regionale l’attuazione di specifiche iniziative di informazione  e valorizzazione.La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i requisiti per il riconoscimento dell’enoteca e dell’oleoteca regionali nonché le modalità di adesione agli itinerari del gusti e dei profumi di Liguria. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, approva le modalità ed i requisiti per il riconoscimento della Elaioteca regionale, nonché le modalità di coordinamento con l’Enoteca regionale. «Attraverso questa legge – ha spiegato l’assessore all’agricoltura Alfio Barbagallo – abbiamo voluto ridurre i passaggi nella catena distributiva, rafforzare la competitività delle produzioni agricole e, nel contempo, favorire le condizioni per un prezzo finale più equo sia per i produttori che per i consumatori, nonché favorire la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli veicolati attraverso tale canale commerciale, con particolare riferimento ai prodotti ottenuti attraverso i sistemi di qualità riconosciuti.« Tra vantaggi della filiera corta ci sono l’acquisto ed il consumo dei prodotti agricoli ed agroalimentari nella zona di produzione,  favorire la conoscenza ed il consumo di prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nel rispetto dell’ambiente o legati alla tradizione locale, anche attraverso una corretta informazione del consumatore ad opera degli esercenti l’attività di ristorazione, dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica ».La promozione della filiera corta viene perseguita soprattutto attraverso l’istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta. In tali mercati la vendita è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli Nella legge sono inoltre previsti l’introduzione di un sistema di identificazione e registrazione delle imprese di ristorazione che somministrano un “menù tipico regionale” La promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli provenienti da sistemi organizzati di produzione locale, nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;«Inoltre è prevista – conclude Barbagallo – anche la costituzione della Oleoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione degli oli di oliva regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione d’origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione delle olive.Tale legge completa il quadro legislativo regionale sulla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici e di qualità, affiancandosi alla legge regionale sugli Itinerari enogastronomici e la legge regionale a sostegno delle produzioni biologiche liguri».  ENOTECA AL MERCATO DEL CARMINEAll’unanimità è stato approvato un ordine del giorno (sottoscritto da Lorenzo Pellerano e Aldo Siri del gruppo Liste civiche per Biasotti presidente) che impegna il presidente e la Giunta regionale a sensibilizzare il Comune di Genova affinché venga data ampia pubblicità alla prossima emanazione del bando per la creazione presso l’ex Mercato del Carmine in Corso Carbonare a Genova della sede genovese dell’enoteca ligure più soggetti. Pellerano nel suo intervento esperienza infelice 400 mila euro 2 anni bando per favorire la partecipazione di più soggetti possibile alla gara per la gestione corso Carbonara. La struttura – come ha ricordato  Lorenzo Pellerano – è stato ristrutturato con una spesa di 400 mila euro ma dopo due anni è ancora vuoto e inutilizzato. Al precedente bando aveva partecipato un solo soggetto che poi non aveva dato seguito all’opera. «La nostra regione – ha aggiunto Pellerano – eccelle in produzioni molto piccole ma di elevata qualità che andrebbero sostenute, auspichiamo che la legge venga seguita perché possa dare una risposta alle esigenze dei produttori».     MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI ALBENGA DEL TRIBUNALE DI SAVONA. E’ stato approvato all’unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti gruppi che ribadisce l’importanza del mantenimento della sede di Albenga del Tribunale di Savona perché questa rientra nei parametri necessari, stabiliti dal Ministero della Giustizia, per non sopprimere la sezione del ponente ligure.

Nell’ordine del giorno si ricorda che il bacino di utenza del comprensorio comprende anche molti non residenti, che il carico di lavoro e la produttività hanno risposto alle esigenze dei cittadini.

Il documento ribadisce anche la necessità “che la sezione distaccata di Alberga venga dotata di un adeguato numero di magistrati e di personale sia per le cancellerie sia per gli uffici giudiziari”. Una copia dell’ordine del giorno sarà trasmessa al Ministero della Giustizia, al Consiglio superiore della magistratura e al consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Genova.