Questa mattina il Sindaco di Chiavari Roberto Levaggi ha firmato un’ordinanza per divieto di accattonaggio e mendicità molesti.
“Questo non intende in alcun modo essere un atto contro qualcuno” – dichiara il Sindaco – “ma un atto a favore della popolazione in quanto vi è un sensibile incremento di soggetti dediti a tali attività, soprattutto nelle vie del centro ciittadino, presso le intersezioni stradali, davanti ai luoghi di culto, agli ingressi dei cimiteri, agli ospedali, alla stazione ferroviaria; spesso queste povere persone vengono utilizzate e sfruttate anche in modo costante e organico da organizzazioni che rimangono loro alle spalle. L’ordinanza ha l’obbiettivo di garantire un maggior decoro alla città in quanto ormai l’aumento di questo fenomeno è tale che ci induce a porre inevitabilmente un freno “. L’intento è di evitare, soprattutto nei momenti della giornata e della settimana in cui vi è maggior concentrazione di persone, che il fenomeno diventi patologico arrecando disagio ai cittadini chiavaresi e ai turisti. A tal fine il Sindaco ha riunito nel contempo il Comando della Polizia Municipale e tutte le forze dell’Ordine presenti sul territorio (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri) per rendere immediatamente esecutivo il provvedimento. L’ordinanza resterà in vigore fino al permanere della situazione di emergenza e comunque non oltre 12 mesi.
ORDINANZA N. _____/2014
OGGETTO: DIVIETO DI ACCATTONAGGIO E MENDICITA’ MOLESTI. LIMITI AI FENOMENI DI ACCATTONAGGIO E MENDICITA’ NON MOLESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIAVARI. ORDINANZA EX ART. 54, COMMA 4, D.LGS. 18/08/2000 N. 267.
I L S I N D A C O
CONSIDERATO il notevole incremento di soggetti che, specie nelle vie del centro cittadino, presso le intersezioni stradali, davanti la Cattedrale e le Chiese, gli ingressi del cimitero, dell’ospedale e della stazione ferroviaria, nei mercati su aree pubbliche e in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell’accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori oppure atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà, ovvero in circostanze di tempo e di luogo tali da incutere timore ed apprensione nei cittadini;
CONSIDERATO altresì che l’aumento del fenomeno, segnalato dalla Polizia Municipale e dagli stessi cittadini, e oggetto di particolare attenzione da parte dei media, se per un verso è seguito attentamente dai Servizi Sociali comunali per attivare ogni opportuna iniziativa per aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall’altro deve essere oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l’incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel mezzo delle intersezioni stradali, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli impiegati nel mendicantato, quali i minori, le donne, gli anziani e i portatori di handicap;
RITENUTO quindi necessario adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un’ordinata e civile convivenza nell’interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l’accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;
DATO ATTO peraltro che in ogni caso di effettiva condizione di indigenza può essere attivato il ricorso ai Servizi Sociali comunali, nonché alle numerose associazioni di assistenza e di volontariato presenti sul territorio;
VISTO l’articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 5/8/2008, con il quale viene disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, sopra citato, consentendo al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l’altro, “le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali …… l’accattonaggio con impiego di minori e disabili” ed altresì “i comportamenti che, come …….. l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizioni cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi”;
PRESO ATTO del tenore della sentenza n. 115 del 4/4/2011, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1°, della Legge 24/07/2008 n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti”;
VALUTATA quindi la sussistenza di ragioni di pubblico interesse poste a fondamento dei presupposti finalizzati ad emanare il presente provvedimento, teso a fronteggiare ed arginare i fenomeni sopra descritti e valutata inoltre la sussistenza dei presupposti per l’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti ovvero, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altro periodo, in relazione alla ragionevole previsione di eventuali danni incombenti (urgenza) e, dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari strumenti a disposizione della Pubblica Amministrazione (contingibilità);
RITENUTO, quindi ed a tal proposito, che il presente provvedimento integri quei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità tra provvedimento e realtà circostante, stabiliti dalla corrente giurisprudenza di merito, e rispetti appieno il concetto dell’omologazione ai principi ordinari dell’ordinamento giuridico;
Visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’articolo 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, come modificato dall’articolo 6/bis della legge 24/7/2008 n. 125, di conversione del D.L. 23/5/2008 n. 92;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 211/2008, avente ad oggetto l’aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;
Visto l’articolo 190 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
O R D I N A
fino al permanere della situazione di emergenza e comunque non oltre 12 mesi dall’adozione del presente provvedimento :
a) è vietata l’attività di accattonaggio e di mendicità moleste – con modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose – che turbi l’incolumità o la sicurezza dei cittadini o ne impedisca e/o limiti l’accesso, la fruizione o l’utilizzo delle aree, spazi e luoghi pubblici ed aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale.
Sono altresì vietate tali attività mediante l’utilizzo di minori, di anziani, di disabili e lo sfruttamento di animali di affezione.
b) è vietata l’attività di accattonaggio e mendicità, ancorché non moleste o minacciose, oppure poste in essere senza le modalità di cui sopra, nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati : presso le intersezioni stradali ed i parcheggi pubblici, ed in particolare nei pressi delle casse automatiche dei parcheggi medesimi; all’interno e in prossimità dei mercati settimanali e giornalieri; nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria, l’ospedale, la Cattedrale ed i luoghi di culto in genere; nel Cimitero Urbano e nell’area antistante; davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali; davanti o in prossimità di uffici pubblici e di istituti bancari, nonché delle sedi delle istituzioni preposte al soccorso ed alla sicurezza pubblica; sulle fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea.
Non costituiscono accattonaggio o mendicità – e pertanto per esse il presente divieto non vige – le collette organizzate da istituzioni o associazioni a ciò titolate in virtù delle norme vigenti in materia.
Ferma restando l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste da diverse norme di legge o regolamento, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di:
– una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 300,00 pagabile in misura ridotta con una somma pari a euro 100,00=, corrispondente all’importo stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 211/2008, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma entro 60 giorni dalla data di contestazione e/o notificazione;
– la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione
e di eventuali attrezzature impiegate nell’attività, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge.
Autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della citata legge n. 689/1981, è il Sindaco del Comune di Chiavari.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante
affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.
A V V E R T E
che – ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i. – avverso la presente ordinanza è ammesso, con le modalità previste dalla vigente normativa, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Liguria o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza ed a tal fine la medesima viene trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, alla Questura di Genova, al Commissariato di P.S. di Chiavari, al Comando Compagnia Carabinieri di Chiavari, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Chiavari, al Comando della Polizia Provinciale di Genova, alla Polizia Ferroviaria di Chiavari ed al Comando di Polizia Municipale di Chiavari.
Chiavari, lì 14 ottobre 2014
IL SINDACO
(Ing. Roberto LEVAGGI)





