Informiamo che con C.U. n. 125/A del 30/01/2013 la FIGC ha introdotto anche per i calciatori dilettanti una nuova tipologia di illecito in tema di divieto di scommesse e obbligo di denuncia.
Infatti, all’art. 6.2 del CGS (Codice di Giustizia Sportiva), è stata aggiunta la previsione secondo cui “… è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre… â€.
Rimane ovviamente invariata la precedente normativa che vieta a tutti i soggetti federali di scommettere presso soggetti non autorizzati, direttamente o attraverso interposta persona.
Ricordiamo che la violazione del divieto comporta per calciatori l’applicazione della sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 2 anni e dell’ammenda non inferiore ad € 25.000,00.
Inoltre, i calciatori che vengano a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FIGC.
In caso di omessa denuncia, sarà applicata la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell’ammenda non inferiore ad € 15.000,00.
fonte: http://www.assocalciatori.it/






