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Proposta di legge Donzella su proprietà rurale

Meno costi e meno burocrazia per agevolare il rinnovato interesse per l’agricoltura. Donzella “Occorre combattere la frammentazione della proprietà, favorire il recupero dei terreni abbandonati e la competitività delle colture liguri”

Superare la frammentazione delle proprietà rurale e agevolare il recupero di terreni agricoli incolti, stimolando un percorso virtuoso che permetta di ripristinare in forma competitiva le coltivazioni tradizionali del territorio ligure.
E’ questo lo scopo della Proposta di legge alle Camere “Norme in materia di piccola proprietà contadina” presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Massimo Donzella.

Il documento introduce due novità strategiche: gli atti di vendita dei terreni agricoli, ora di esclusiva competenza notarile, possano essere stipulati presso le segreterie comunali, le cancellerie dei tribunali o le associazioni di categoria; la compravendita di immobili è esente dall’imposta catastale mentre le spese per le imposte di registro ed ipotecaria sono stabilite nella cifra fissa di 50 euro.
La proposta di legge, che è ispirata alla tutela della piccola proprietà rurale, circoscrive queste prerogative solo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale.

«Ritengo importante – spiega Donzella  – ridurre drasticamente la burocrazia, che attualmente appesantisce le procedure  di alienazione dei terreni agricoli perché questo si tradurrebbe anche in un importante abbattimento dei costi per operazioni, sovente, di modesto rilievo economico».

La proposta di legge avrebbe un impatto positivo soprattutto in Liguria dove un quarto del territorio è composto da superficie agricola (circa 65 mila ettari) con circa 44 mila aziende: ragioni storiche e orografiche hanno comportato, infatti, nel corso dei secoli una progressiva frammentazione della proprietà, che non ne consente un utilizzo competitivo condannando aree intere all’abbandono.

«Le richieste sono tante a testimonianza di un rinnovato interesse per l’agricoltura – aggiunge Massimo Donzella – Il settore agricolo svolge un ruolo strategico in Liguria come presidio per la difesa dell’ambiente e contro il dissesto idrogeologico; inoltre la diversità delle coltivazioni, sia quelle tradizionali sia quelle più intensive, custodiscono un patrimonio che va preservato e valorizzato. Per questo è  fondamentale contrastare gli effetti perversi derivanti dalla cosiddetta “polverizzazione” della proprietà, che non permette lo sviluppo di strutture produttive competitive, favorendo i processi di alienazione. Ed è proprio questo lo spirito della mia iniziativa legislativa, per eliminare gli ostacoli burocratici ed i costi che non favoriscono il raggiungimento questo obiettivo che andrebbe a beneficio dell’agricoltura e dello sviluppo del territorio».

Il documento, una volta approvato dal Consiglio regionale, sarà inviato ai due rami del Parlamento in cui Donzella auspica che sia  trovato il più  largo consenso possibile.

Proposta di deliberazione
avente ad oggetto:

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE “NORME IN MATERIA DI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA”

di iniziativa del Consigliere

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il   

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

VISTO l’articolo 121, secondo comma, della Costituzione;

PREMESSO:

che la presente proposta di legge risponde all’esigenza di favorire le condizioni per il rilancio dell’agricoltura, promuovendo la piccola proprietà rurale attraverso l’abbattimento dei costi relativi alle operazioni di alienazione e vendita;

che la proposta parte proprio dalla conoscenza del territorio rurale ligure caratterizzato da un progressivo processo di abbandono, in grado di minare significativamente la stabilità degli assetti idrogeologici e di pregiudicare la conservazione di un paesaggio  straordinario cesellato nel corso di secoli  e da considerarsi fondamentale presidio umano e di cure. Sicché, a fronte dei rischi naturali, che inevitabilmente interessano l’intera popolazione regionale, perlopiù dislocata nelle aeree più intensamente urbanizzate dell’arco costiero, nonché alla luce della grave situazione di sofferenza che contraddistingue l’economia regionale in generale ed il settore agricolo e selvicolturale, si impone la necessità di promuovere legislativamente, anche a livello nazionale, quei processi di ricomposizione fondiaria che costuiscono i presupposti materiali per l’esercizio di imprese agro-forestali vitali e competitive;

che tale urgenza emerge anche dalle conclusioni della Conferenza regionale dell’Agricoltura, svoltasi a Genova dal 21 al 22 settembre 2012 ed in particolare dal documento finale, dal quale  affiora la volontà di tutti gli attori del mondo agricolo coinvolti e della stessa Amministrazione regionale di adottare iniziative ed interventi per il rilancio del settore.  Esso interessa, del resto, circa un quarto del territorio regionale ligure con una superficie agricola utilizzata pari a circa 65 mila ettari e con circa 44 mila aziende; e svolge un ruolo cruciale sia per l’ambiente che per il paesaggio, caratterizzato da strutture diverse che permettono di ospitare tipologie produttive peculiari, dalla culture tradizionali a quelle più intensive;

che per tali ragioni si avverte la necessità di attenuare gli effetti perversi derivanti dalla c.d. “polverizzazione”, cioè all’esistenza di superfici troppo ridotte, inidonee allo sviluppo di strutture produttive competitive. Si tratta di un fenomeno la cui genesi è legata ad una serie di cause, tra le quali indubbiamente la peculiare morfologia del nostro territorio gioca un ruolo non irrilevante, ma che è tendenzialmente identificabile in quell’eccessivo frazionamento dei fondi che rappresenta anche il risultato della applicazione della vigente normativa che regola la circolazione dei terreni agricoli, sia con riferimento agli atti tra vivi, sia in relazione alla successione a causa di morte;

che in questa cornice si inserisce la presente proposta di legge che si pone come obiettivo specifico quello di agevolare la procedura relativa agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, così come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti, da parte di soggetti qualificati (imprenditori agricoli, coltivatori diretti): da un lato, superando la necessità  di rivolgersi ad un notaio per la stipula degli stessi, e dall’altro, abbattendo drasticamente gli oneri fiscali  previsti per tali atti;

che per apportare tale intervento normativo occorre che le Camere approvino una legge in tal senso,

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di legge alle Camere, ai sensi dell’articolo 121, secondo comma, della Costituzione, avente ad oggetto “Norme in materia di piccola proprietà contadina”.

RELAZIONE

alla proposta di legge:

“Norme in materia di piccola proprietà contadina”

La presente proposta di legge risponde all’esigenza di favorire le condizioni per il rilancio dell’agricoltura, promuovendo la piccola proprietà rurale attraverso l’abbattimento dei costi relativi alle operazioni di alienazione e vendita.
La proposta parte proprio dalla conoscenza del territorio rurale ligure caratterizzato da un progressivo processo di abbandono, in grado di minare significativamente la stabilità degli assetti idrogeologici e di pregiudicare la conservazione di un paesaggio straordinario cesellato nel corso di secoli e da considerarsi fondamentale presidio umano e di cure.
Sicché, a fronte dei rischi naturali, che inevitabilmente interessano l’intera popolazione regionale, perlopiù dislocata nelle aeree più intensamente urbanizzate dell’arco costiero, nonché alla luce della grave situazione di sofferenza che contraddistingue l’economia regionale in generale ed il settore agricolo e selvicolturale, si impone la necessità di promuovere legislativamente, anche a livello nazionale, quei processi di ricomposizione fondiaria che costuiscono i presupposti materiali per l’esercizio di imprese agro-forestali vitali e competitive. Tale urgenza emerge anche dalle conclusioni della Conferenza regionale dell’Agricoltura, svoltasi a Genova dal 21 al 22 settembre 2012 ed in particolare dal documento finale, dal quale  affiora la volontà di tutti gli attori del mondo agricolo coinvolti e della stessa Amministrazione regionale di adottare iniziative ed interventi per il rilancio del settore.  Esso interessa, del resto, circa un quarto del territorio regionale ligure con una superficie agricola utilizzata pari a circa 65 mila ettari e con circa 44 mila aziende; e svolge un ruolo cruciale sia per l’ambiente che per il paesaggio, caratterizzato da strutture diverse che permettono di ospitare tipologie produttive peculiari, dalle culture tradizionali a quelle più intensive.

Per tali ragioni si avverte la necessità di attenuare gli effetti perversi derivanti dalla c.d. “polverizzazione”, cioè all’esistenza di superfici troppo ridotte, inidonee allo sviluppo di strutture produttive competitive. Si tratta di un fenomeno la cui genesi è legata ad una serie di cause, tra le quali indubbiamente la peculiare morfologia del nostro territorio gioca un ruolo non irrilevante, ma che è tendenzialmente identificabile in quell’eccessivo frazionamento dei fondi che rappresenta anche il risultato della applicazione della vigente normativa che regola la circolazione dei terreni agricoli, sia con riferimento agli atti tra vivi, sia in relazione alla successione a causa di morte.

In questa cornice si inserisce la presente proposta di legge che si pone come obiettivo specifico quello di agevolare la procedura relativa agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, così come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti, da parte di soggetti qualificati (imprenditori agricoli, coltivatori diretti): da un lato, superando la necessità  di rivolgersi ad un notaio per la stipula degli stessi, e dall’altro, abbattendo  drasticamente gli oneri fiscali  previsti per tali atti.

Il primo articolo è volto a sburocratizzare le operazioni di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia sui terreni agricoli, demandando agli uffici territoriale e/o alle associazioni di categoria ciò che è attualmente di esclusiva competenza notarile. Ciò si tradurrebbe, com’è evidente, non solo in un significativo snellimento delle procedure ma anche in un importante abbattimento dei costi per operazioni, sovente, di modesto rilievo economico.

Il successivo articolo mira, di contro, ad accentuare il sistema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, confermato di recente (dal primo gennaio 2014) da una specifica eccezione all’abrogazione generalizzata di tutte le agevolazioni sulle imposte di registro relative alla compravendita di immobili (art. 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), prevedendo l’esenzione secca dall’imposta catastale e la riduzione dell’imposta di registro ed ipotecaria.

Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell’articolo 121, secondo comma, della Costituzione recante:

“Norme in materia di piccola proprietà contadina”

Articolo 1
(Semplificazioni procedurali)

1. Gli atti aventi ad oggetto l’alienazione di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, posti in essere da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, possono essere stipulati presso le segreterie comunali, le cancellerie dei tribunali ovvero presso gli uffici delle relative associazioni di categoria.

Articolo 2
(Agevolazioni)

1. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono esenti dall’imposta catastale e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 50 euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di risorse del Fondo di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.