Chi l’ha detto che l’anatocismo si può dimostrare soltanto con gli estratti conto mensili? Il cliente che agisce in ripetizione per le somme che ritiene indebitamente versate alla banca ben può comprovare la domanda con documenti diversi, ad esempio un partitario contabile, se forniscono indicazioni certe e complete sull’andamento del conto corrente. È quanto emerge dall’ordinanza 38976/21, pubblicata il 7 dicembre dalla sesta sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso proposto dalla società contro la decisione della Corte d’appello di Lecce che riduce a meno di 23 mila euro l’importo oggetto di ripetizione contro gli oltre 231 mila quantificati dal Tribunale di Brindisi. La srl lamenta che sui due conti correnti assistiti da apertura di credito l’istituto abbia applicato interessi ultralegali oltre che anatocistici, assieme commissioni e spese non dovute. Sbaglia il giudice del gravame a ritenere inutilizzabile a fini probatori il partitario contabile sul rilievo che proviene dalla società e dunque non offre alcuna garanzia di affidabilità e veridicità mentre gli estratti conto inviati dalla banca sono soggetti a un controllo in contraddittorio fra le parti.Nessun dubbio che l’estratto conto consenta un appropriato riscontro su identità e consistenza delle singole operazioni poste in essere sul conto. Ma nessuna norma stabilisce che sia l’unico strumento per ricostruire i movimenti in banca. Nella sua ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto il giudice spiega come, ad esempio, il giudicante ben può ricorrere a un consulente tecnico d’ufficio per svolgere un accertamento tecnico contabile in modo da rideterminare il saldo del conto in base ai documenti prodotti in giudizio. Insomma: la dimostrazione dei movimenti sul conto può anche essere desunta in altro modo, cioè con le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio idonei a integrare la prova offerta. E se manca una parte degli estratti conto il giudice può valorizzare le risultanze delle scritture contabili ex articoli 2709 e 2710 Cc. L’accertamento del dare e avere può avvenire con prove che forniscano un’indicazione univoca sul saldo maturato all’inizio del periodo per cui gli estratti conto sono stati prodotti. La parola passa al giudice del rinvio di Lecce.
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