Anche la Commissione Tributaria Regionale della Puglia annulla avviso di accertamento
In sostanza, anche alla luce di una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono stati ritenuti validi gli atti notori.
Infatti, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato la legittimità di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con la possibilità di introdurle nel giudizio tributario, senza che a ciò osti il divieto di ammissione della prova testimoniale ai sensi dell’art. 7 dlgs. n. 546 del 1992 (Cass. 12 aprile 2013, n. 8987; 14 settembre 2016, n. 18065 e ord. 10 ottobre 2018, n. 29757).
Questo in ragione del principio della cd. “parità delle armi”, che ha consentito al processo tributario di passare il vaglio costituzionale, nel rispetto del giusto processo ex art. 111 cost. (Corte Cost. sent. n. 18 del 2000).
E’ pur vero che tali dichiarazioni hanno un valore indiziario, ma siffatta rilevanza non può che essere messa a confronto con il contenuto presuntivo che lo stesso accertamento tributario ha nella sua forma induttiva, così come si è estrinsecato nella presente fattispecie.
Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una nuova conferma che, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e quindi anche di merito, è possibile difendersi nel processo tributario con strumenti che il Fisco dovrebbe ritener validi anche nella fase per così dire amministrativa.







