Il Comune di Chiavari ha emanato il bando di concorso e procedure per l’assegnazione del fondo nazionale per il sostegno alle locazioni (legge 431/98) relativo all’annualità 2015.
Così dichiarano il Sindaco del Comune di Chiavari Ing. Roberto Levaggi e l’Assessore ai Servizi Sociali, Avv. Nicola Orecchia: “Anche quest’anno, nonostante le ristrettezze di bilancio, il Comune di Chiavari ha indetto il bando per l’erogazione dei contributi per l’affitto della casa per il 2015. Si tratta di un aiuto concreto per i cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese e per i quali il canone di locazione rappresenta una voce importante del proprio bilancio familiare. L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione circa 200.000,00 €, di cui 100.000,00 € con risorse proprie e 93.629,96 € con fondi statali. Crediamo che, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, sia prioritario sostenere le famiglie in difficoltà economica ed aiutarle nel pagamento delle spese per la propria abitazione ed, in particolare, del canone di locazione. La procedura del bando, inoltre, garantisce trasparenza ed equità nella ripartizione delle risorse pubbliche”.
Decorrenza bando:
Il bando di concorso – pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune – la modulistica e l’elenco dei documenti possono essere ritirati nelle giornate di LUNEDÌ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – presso l’Ufficio Casa sito in Piazzale S. Francesco 1, a partire dal 08 Febbraio 2016.
Il bando e gli allegati possono, altresì, essere consultati e scaricati dal sito: www.comune.chiavari.ge.it
A pena dell’esclusione la domanda dovrà essere consegnata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 08 Marzo 2016 all’Ufficio Protocollo Comunale – P.zza N.S. dell’Orto 1; in alternativa, potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, con allegata fotocopia di documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva, entro il succitato termine.
Requisiti di accesso:
Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risieda – alla data di pubblicazione del presente bando – da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133;
b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell’ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€. 112.528,32);
f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
g) valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=, calcolato secondo le nuove modalità entrate in vigore dal 1 gennaio 2015 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
h) ammontare del canone di locazione relativo all’anno 2015 NON superiore ad €. 7.800,00.=, al netto degli oneri accessori.
i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare dell’onere relativo al canone di locazione per l’anno 2015 risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario). L’individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all’approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.
Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione del reddito, in caso di coabitazione di più nuclei, si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell’alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.
L’importo “effettivo” del canone di locazione è quello risultante da tutte le ricevute di pagamento o da documento equipollente, relativa all’anno 2015. In caso di più contratti di locazione stipulati nell’anno 2015, relativi ad alloggi ubicati nello stesso territorio comunale o in altro comune ligure, l’importo “effettivo” sarà quello ottenuto sommando gli importi mensili dei canoni cosi come risultanti dai contratti e dalle ricevute di pagamento dei canoni.
In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.
Contributi:
Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all’unità superiore. Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.
Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=, pertanto le domande a cui spetterà un contributo teorico inferiore a € 500,00= saranno ESCLUSE.
Ove il richiedente abbia beneficiato della detrazione d’imposta prevista dall’articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell’importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.
Ove il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell’affitto, il contributo teorico viene ridotto dell’importo erogato annualmente.






