Una serie di puntuali e argomentate “osservazioni”, elaborate dal Comitato “Difendi Santa”, sono state protocollate stamattina al Comune di S. Margherita Ligure e inviate, per conoscenza, alla Direzione Pianificazione Generale e Urbanistica della Provincia di Genova, all’Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Regione Liguria e alla Soprintendenza ai Beni Architettonici della Liguria.
Le osservazioni, che evidenziano lacune, errori e presunte violazioni, riguardano la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 (rectius 04) del 4 marzo scorso relativa alla “Demolizione e ricostruzione con ampliamento e cambio di destinazione d’uso in residenziale del fabbricato ad uso non abitativo dell’ex Vecchio Ospedale esistente in Via Roma , con annessa costruzione di nuovo edificio in Via Belvedere 20”.
Ma ecco nel dettaglio i punti fondamentali delle “osservazioni” presentate:
A) ERRONEA E FORVIANTE INDICAZIONE DEL NUMERO DI DELIBERA NELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE A FIRMA ING. PIETRO FERIANI DEL 31 MARZO 2014.
In detto avviso – pubblicato sul sito internet del Comune di Santa Margherita Ligure www.comunesml.it – la deliberazione del Consiglio Comunale su cui proporre osservazioni viene individuata erroneamente con il n. 02 del 04/03/2014. Invero, avendo il Consiglio Comunale in tale data adottato innumerevoli deliberazioni ed avendo la numero 02 affatto diverso oggetto (“Approvazione del verbale della seduta del 21 novembre 2013”), ciò ha comportato l’assoluta incertezza nell’individuazione della corretta deliberazione da visionare ed esaminare. Gli odierni esponenti, pertanto, sono stati obbligati, non senza difficoltà, a identificare l’esatta deliberazione ad escludendum, pervenendo – si spera, correttamente – a optare per la deliberazione numero 04 del 04/03/2014. Tutto ciò è sufficiente per inficiare la pubblicazione stessa.
B) VIOLAZIONE ARTT. 6 e 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 3 NOVEMBRE 2009 QUANTO ALL’ESATTO CALCOLO DEL DELIBERATO INCREMENTO DEL 35% DEL VOLUME DEMOLITO E RICOSTRUITO DEL VECCHIO OSPEDALE.
Dalle alquanto dettagliate premesse facenti parte integrante della deliberazione oggetto delle presenti osservazioni si evince, senza possibilità di smentita, la marchiana svista in cui, in fase di progettazione, è incorsa la società proponente “LAURUM S.r.l.” – peraltro, neppure riscontrata dagli uffici comunali preposti – nell’esatto calcolo dell’incremento volumetrico che la Legge Regionale 49/2009 (c.d. “Piano Casa”) autorizza nella fattispecie.
Invero, è lo stesso documento comunale in oggetto che illustra come l’originario progetto presentato dalla società “Laurum Srl” al Protocollo di Codesto Ill.mo Comune in data 14 agosto 2010 al n. 28022 (Pratica Edilizia 10-358), dopo essere stato assentito dal Consiglio Comunale con delibare n. 20 del 28 marzo 2011 [v. punto 7 delle premesse, a pag. 2], abbia successivamente subito modifiche sostanziali in sede di Conferenza dei servizi [v. punto 13 delle premesse, a pag. 4].
In particolare, la prevista originaria demolizione totale del fabbricato principale (c.d. edificio “A”) per complessivi mc. 5.258,29 [cfr. punto 7 lettera b) delle premesse, a pag. 2] è stata superata dal prescritto “divieto di demolire il piano terra ed il primo piano dell’edificio principale esistente” [v. punto 13 delle premesse, a pag. 4/5]. Ciò ha comportato la presentazione di un nuovo progetto – protocollato al numero 37245 in data 20 dicembre 2013 – il quale, in ossequio alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza e dalla Provincia di Genova, ha previsto la demolizione dei soli piano secondo, piano terzo e piano sottotetto dell’edificio principale.
Purtroppo, però, alla nuova progettazione comportante il dimezzamento della volumetria esistente da demolire nell’edificio principale NON E’ CONSEGUITO UN CORRISPONDENTE DIMEZZAMENTO DELL’INCREMENTO DI NUOVA VOLUMETRIA concessa dal c.d. Piano Casa, incremento che, come si vedrà, è rimasto, viceversa, esattamente identico a prima.
Ma andiamo con ordine.
Quanto all’originario progetto del 2010, al punto 7 lettera d) pag. 3 – relativo proprio al calcolo dell’incremento della volumetria – correttamente la deliberazione in oggetto, in piena conformità a quanto disciplinato dagli artt. 6 e 7 della Legge regionale 49/2009, recita testualmente: “…una percentuale pari al 35% delle volumetrie oggetto di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE costituite da edificio principale, casa del custode e superfetazione (35% di mc 5.258,29 + 363,22 + 241,98 = 35% di mc 5.863,49 = mc 2.052,22)…”.
Quanto, viceversa, al progetto così come “rielaborato” nel dicembre 2013, incomprensibilmente il succitato principio di legge non viene più applicato né, tanto meno, la stessa delibera comunale lo richiama nei relativi punti 14 e 15 di pag. 5. Il principio secondo cui l’incremento deve essere pari alla percentuale del 35% delle sole volumetrie che sono oggetto di demolizione e di ricostruzione – con ciò automaticamente escludendo dal calcolo le volumetrie da mantenere inalterate – viene di fatto totalmente disatteso sia a livello progettuale che dal Consiglio Comunale in sede deliberante.
Infatti, esaminando i precitati punti 14 e 15 della delibera in oggetto, ma, ancor più, facendo debito raffronto con la tavola 12 del nuovo progetto (“Calcolo volumi attuali”), non vi è chi non veda come l’originario incremento di volumetria pari a mc 2.052,22 è rimasto assolutamente identico anche nel progetto rielaborato nel 2013, nonostante, come si è detto, non sia più prevista in tale progetto la demolizione di due piani dell’edificio principale!
Se si analizza, con la dovuta ponderazione, la tavola n. 12 del progetto attuale, non si può non evidenziare l’assoluta incongruenza tra l’elaborato grafico e le sottostanti tabelle di calcolo riportanti il volume attuale dell’edificio principale, c.d. edificio “A”, e il calcolo degli ampliamenti volumetrici.
Invero, se da una parte, in tale tavola, in colore giallo vengono esattamente evidenziate le sole porzioni da demolire (vale a dire, il piano secondo col corpo C, il piano terzo, il piano sottotetto dell’edificio principale nonché il piccolo edificio ex C.R.I. su due piani) e in colore verde sono identificate le parti da mantenere (vale a dire, il piano fondi, il piano terra e il piano primo dell’edificio principale), dall’altra, nelle tabelle di calcolo, tale dirimente distinzione non viene più fatta ed è il volume totale dell’edificio “A” (pari ai già sopra richiamati mc. 5.258,29) ad essere, incomprensibilmente, preso a base del calcolo del 35% dell’incremento volumetrico concesso dal c.d. Piano Casa quanto all’edificio principale.
Correttamente, viceversa, il progettista bene avrebbe fatto, nella predetta tabella “Volume Attuale Edificio A”, a sottrarre, dal volume da demolire ed oggetto di incremento, i seguenti volumi da non demolire:
– “Piano Fondi (da mantenere) per mc. 1515,47”
– “Piano Terra e Primo (da mantenere) per mc. 1055,72”
– “Corpo C (ndr. da mantenere quanto al piano terra e piano primo) per mc. 466,51
– “Corpo E (ndr. da mantenere) per mc. 219,33”
– “Corpo F (ndr. da mantenere) per mc. 302,60”
per un totale di mc. 3.560,63.
Ne sarebbe conseguito, quanto al solo edificio principale “A”, la riduzione del volume da incrementare del 35% dagli errati mc. 5.258,29 agli esatti mc. 1.697,66, con il consequenziale incremento del 35% pari a mc. 594,18 e non pari ai preventivati mc. 1.840,40.
Da tutto quanto sopra esposto discende, in modo incontrovertibile, che il complessivo volume dell’ampliamento ai sensi del c.d. Piano Casa – anziché risultare pari agli erroneamente previsti mc. 2.052,22 (esattamente gli stessi, lo si vuole ribadire, indicati nel progetto iniziale, caratterizzato dalla oggi non più prevista demolizione totale dell’edificio A) – in realtà dovrà essere quantificato in totali mc. 806,00
L’oggi contestato calcolo del volume dell’ampliamento, così come indicato nel progetto oggetto delle presenti osservazioni, è pertanto palesemente contra legem, frutto sicuramente di una svista sia a livello progettuale sia a livello di deliberazione comunale, ma ciò basta per dover ritenere, da una parte, la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure in data 4 marzo 2014 al n. 04 inficiata da nullità e priva, pertanto, di efficacia alcuna. Dall’altra, ciò dovrà comportare l’indispensabile rielaborazione dell’intero progetto presentato dalla società “Laurum Srl”, dovendo essere ridotta conseguentemente tutta la progettazione dei nuovi volumi residenziali.
Conseguentemente, dovrà essere ridotto anche il previsto numero dei posti auto interrati, da commisurarsi, come per legge, alla effettiva volumetria da realizzare.
Tale erroneo calcolo è tanto più grave ove si consideri che la Legge Regionale 49/2009 (c.d. Piano Casa) agli artt. 6 e 7 prevede, in realtà, un incremento dei volumi demoliti e ricostruiti “FINO AL 35%” e non certo una percentuale fissa del 35%. Ciò vuol dire che nel caso di specie, nonostante la delicatezza dell’intervento per la localizzazione dell’immobile e le dimensioni dell’intervento, il Consiglio Comunale già in allora aveva voluto comunque consentire alla società proponente l’incremento massimo possibile.
C) CARENZA PROGETTUALE IN TEMA DI NECESSARIO CONSOLIDAMENTO DELLE PORZIONI DELL’EDIFICIO PRINCIPALE DA MANTENERE INALTERATE.
Sempre in relazione all’edificio principale, c.d. edificio A, gli scriventi evidenziano come il progetto in oggetto non preveda un adeguato e preventivo piano di consolidamento del piano fondi, del piano terra e del piano primo, specie alla luce della progettata realizzazione dei soprastanti tre nuovi piani di edificio, più alti e più ampi rispetto agli attuali da demolire, stante l’indiscusso stato assolutamente precario dell’esistente edificio.
Non sono indicate in progetto, in particolare, tecniche adeguate per garantire che le storiche porzioni dell’edificio da conservare possano sopportare i carichi delle nuove costruzioni, sia nel tempo sia in fase di costruzione, nonché reggere la fase di demolizione dei piani alti. Ciò soprattutto alla luce del fatto che, contestualmente, è prevista la realizzazione, a confine con le fondamenta stesse di detto fabbricato, dell’invasivo autosilos interrato per circa 90 box con relative scavo.
Stesso discorso va fatto in relazione alla normativa antisismica vigente.
Tali fondamentali precauzioni sono essenziali per evitare inaspettati crolli di quelle parti più antiche dell’edificio che, solo grazie alla Soprintendenza ai Beni Architettonici della Liguria e alla Provincia di Genova, sono state poste sotto debita tutela.
La recente storia comunale – vedi il crollo dello storico muro in puddinga nel cantiere dell’autosilos privato a Punta Pedale, lungo la strada panoramica per Portofino – ci insegna quanto sia indispensabile, soprattutto per gli uffici comunali preposti, adottare tutti gli strumenti e le tecnologie necessarie per prevenire altri disastri paesaggistici e ambientali.






